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Il nostro regolamento

Il presente testo rappresenta il regolamento ancora in vigore del CCR di Camponogara. Attualmente risulta in fase di riesame, a cura del CCR in carica. E' possibile quindi che la sua formulazione subisca qualche cambiamento in futuro.

Regolamento del CCR di Camponogara - Venezia

Art.1

Istituzione e Finalità

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è istituito dal Comune di Camponogara (VE), in collaborazione con le istituzioni scolastiche presenti nel territorio.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un organismo di partecipazione delle ragazze e dei ragazzi, alla vita sociale e culturale della scuola e della comunità locale. Esso contribuisce al miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Gli organi di questa partecipazione sono il Consiglio Comunale e il Sindaco dei Ragazzi.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi s’impegna ad attivarsi, in collaborazione con l’amministrazione comunale e le istituzioni scolastiche presenti nel territorio comunale, per dare il proprio contributo, in idee e progettualità, al riconoscimento, alla promozione e alla tutela di tutte le categorie dei diritti umani universalmente riconosciuti.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Camponogara considera il concetto di pace positiva, così come enunciato dall’art. 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, a fondamento di ogni convivenza civica tra tutte le persone e tutti i popoli della Terra. A tal fine il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Camponogara promuove, all’interno dell’ambiente scolastico ed extrascolastico, la cultura della pace e dei diritti umani, della legalità, della partecipazione, della cooperazione e della solidarietà. Questa promozione sarà attivata anche partecipando in prima persona, o dandone il proprio, pubblico e motivato, appoggio morale e materiale, a iniziative di livello nazionale e internazionale.

Azioni concrete di questi impegni sono:

  1. il confronto, la collaborazione e lo scambio di esperienze con altri Consigli Comunali dei Ragazzi in Italia e in altri Stati, anche mediante l’attivazione di gemellaggi;

  2. l’impegno ad attivarsi per l’istituzione di Consigli Comunali dei Ragazzi in altri Comuni mediante contatti con altre realtà scolastiche in Italia e in altri Stati

  3. la collaborazione a iniziative di cooperazione decentrata e di solidarietà nazionale e internazionale promosse dal Comune di Camponogara, dalla scuola e altre agenzie (Organizzazioni Non Governative, associazioni, gruppi di volontariato);

  4. l’espressione di propri, pubblici, pareri motivati in relazione a particolari situazioni locali, nazionali e internazionali;

  5. qualsiasi altra attività, nel rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato, che le circostanze del momento consigliano più idonee alla promozione della cultura della pace, dei diritti umani e della legalità democratica.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Camponogara è consapevole che questa modalità di partecipazione dei giovani alla vita democratica della comunità scolastica e del proprio Comune:

  1. è un esempio di procedura e tecnica di tutela politica, istituzionale e costituente, dei diritti umani;

  2. ha il valore e il significato di autentica e concreta educazione civica e di cultura costituzionale, aperta ai contributi teorici e operativi dei principali documenti internazionali quali, ad esempio, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, i due Patti Internazionali, rispettivamente, sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia.

Art.2

Durata ed eleggibilità

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ed il Sindaco dei Ragazzi durano in carica due anni. Sono elettori e candidati tutte le ragazze e i ragazzi, residenti nel Comune di Camponogara o che frequentino le scuole presenti nel territorio comunale.

Art. 3

Modalità delle elezioni

Le elezioni si svolgeranno, di norma, nei primi mesi d’avvio dell’anno scolastico in modo da favorire la collaborazione con gli insegnanti delle scuole.

Il Sindaco del Comune di Camponogara e il Dirigente scolastico, sentito il parere degli Organi Collegiali della scuola (Consiglio d’Istituto e Collegio dei Docenti), del docente responsabile per le funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa, relative all’area 3 (interventi e servizi per studenti), del Segretario Comunale e con il supporto di uno o più docenti referenti, fissano la data delle elezioni con proprio atto, tenendo conto dei tempi per la presentazione delle liste e per lo svolgimento della campagna elettorale, dopo l’inizio dell’anno scolastico di riferimento.

Il sistema elettorale sarà il maggioritario con due candidati Sindaci e rispettive liste di riferimento che si contenderanno l’elezione.

Sarà eletto Sindaco il candidato (ragazza o ragazzo) che riceverà il maggior numero di voti. Delle due liste, quella vincente si aggiudicherà due terzi dei posti, mentre all’altra lista spetterà il restante terzo ed in questi posti è compreso il candidato Sindaco perdente che assumerà l’incarico di Vice Sindaco

Art.4

Termini di svolgimento

Per la designazione delle candidature a Sindaco si dovranno svolgere elezioni primarie, nelle singole classi, dalle quali emergeranno i candidati (ragazze e ragazzi).

Entro venti giorni dalla fissazione della data delle elezioni dovranno essere presentate le candidature a Sindaco e le liste dei Consiglieri in Presidenza, alla Segreteria del Comune e per conoscenza all’insegnante referente. La campagna elettorale durerà per i successivi trenta giorni.

E’ data facoltà del Dirigente scolastico, sentito il parere degli Organi Collegiali della scuola (Consiglio d’Istituto e Collegio dei Docenti), del docente responsabile per le funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa relativa all’area 3 (interventi e servizi per studenti) e del Segretario Comunale, di modificare i sopra citati termini per adattarli a particolari esigenze educative e didattiche della scuola.

Art. 5

Durata delle elezioni

Le elezioni si svolgeranno nella giornata stabilita dalle ore 8.30 alle 13.00.

Il Seggio elettorale sarà allestito nella sede comunale o in un locale scolastico.

Subito dopo il termine delle elezioni si procederà allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli eletti

Art. 6

Funzionamento degli organismi eletti

Il Sindaco dei Ragazzi entra in funzione con la proclamazione della sua elezione effettuata dal presidente del Seggio elettorale.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà convocato nei successivi dieci giorni e da quella data sarà immediatamente operativo.

Il Sindaco, salvo giustificato impedimento, ha il dovere di presenziare a ogni seduta del proprio Consiglio Comunale. I Consiglieri eletti hanno il dovere di partecipare a tutte le sedute del proprio Consiglio Comunale.

Dopo tre assenze ingiustificate il Consigliere sarà dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale e sarà sostituito dal primo dei non eletti. In caso di mancanza di ulteriori eletti il Consiglio Comunale dei Ragazzi resterà privo di qualche Consigliere.

Art. 7

Competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi invierà al Sindaco del Comune e al Dirigente scolastico le proprie decisioni che conterranno pareri e proposte sulle seguente tematiche:

Attività ricreative e sportive
Attività e servizi scolastici
Attività culturali per ragazze e ragazzi.

Art. 8

Competenze del Sindaco dei Ragazzi

Il Sindaco dei Ragazzi rappresenta il proprio Consiglio Comunale, convoca e presiede le sedute del Consiglio e le Commissioni di lavoro nelle quali organizza il Consiglio.

In caso di impedimento il Sindaco dei Ragazzi è sostituito dal Vice Sindaco che ne assume tutte le funzioni.

Il Sindaco dei Ragazzi nomina un Segretario, scelto tra i Consiglieri, con funzioni di scrivere il verbale di ogni seduta e di aiutarlo nello svolgimento delle sue mansioni.

Art. 9

Conservazione degli Atti del Consiglio Comunale dei Ragazzi

I verbali delle riunioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi, le delibere e altro materiale cartaceo, audiovisivo e multimediale, relativo alla sua attività, sono conservate presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo "Antonio Gramsci" in apposito classificatore contrassegnato dalla dicitura "Atti del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Camponogara (VE)".

Art. 10

Modifica del Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi

E’ lasciata facoltà al Consiglio Comunale dei Ragazzi di togliere, modificare e/o integrare qualsiasi articolo del presente Regolamento, o di aggiungerne altri, in base alle seguenti regole:

  1. la proposta di eliminazione, modifica, integrazione o aggiunta di articoli può essere proposta dal Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e dai Consiglieri. Altre proposte di eliminazione, modifica, integrazione o aggiunta di articoli, provenienti dal Sindaco del Comune di Camponogara, dal Dirigente scolastico e dall’insegnante che segue le attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi, dovranno essere presentate per iscritto al Sindaco dei Ragazzi che le sottoporrà a discussione collegiale per l’eventuale accettazione totale, parziale o per respingerle con parere motivato comunicato per iscritto a chi le ha presentate;

  2. ogni proposta di eliminazione, modifica, integrazione o aggiunta di articoli dev’essere condivisa dalla maggioranza dei Consiglieri presenti;

  3. il parere contrario di qualche membro del Consiglio Comunale dei Ragazzi dev’essere motivato a tutto il Consiglio, in sede di riunione dello stesso.

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