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Convenzione
internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.
Preambolo |
Gli Stati Parti della presente Convenzione, |
Considerando che lo Statuto delle Nazioni Unite è basato sui
principi della dignità e dell'eguaglianza di tutti gli esseri umani, e che tutti gli
Stati membri si sono impegnati ad agire, sia congiuntamente sia separatamente in
collaborazione con l'Organizzazione, allo scopo di raggiungere uno degli obiettivi delle
Nazioni Unite, e precisamente: sviluppare ed incoraggiare il rispetto universale ed
effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione
di razza, sesso, lingua o religione, |
Considerando che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali per dignità e diritti e che
ciascuno può valersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate,
senza alcuna distinzione (1) di razza, colore od origine nazionale, |
Considerando che tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge
ed hanno diritto ad una uguale protezione legale contro ogni discriminazione ed ogni
incitamento alla discriminazione |
Considerando che le Nazioni Unite hanno condannato il colonialismo
e tutte le pratiche segregazionistiche e discriminatorie che lo accompagnano, sotto
qualunque forma e in qualunque luogo esistano, e che la Dichiarazione sulla concessione
dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali, del 14 dicembre 1960 (Risoluzione n.
1514 [XV] dell'Assemblea generale) ha asserito e proclamato solennemente la necessità di
porvi rapidamente ed incondizionatamente fine, |
Considerando che la Dichiarazione delle Nazioni Unite
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 20 novembre 1963
(Risoluzione n. 1904 [XVIII] dell'Assemblea generale) asserisce solennemente la necessità
di eliminare rapidamente tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione
razziale in ogni parte del mondo, nonché di assicurare la comprensione ed il rispetto
della dignità della persona umana, |
Convinti che qualsiasi dottrina di superiorità fondata sulla
distinzione tra le razze è falsa scientificamente, condannatile moralmente ed ingiusta e
pericolosa socialmente, e che nulla potrebbe giustificare la discriminazione razziale, né
in teoria né in pratica, |
Riaffermando che la discriminazione tra gli esseri umani per
motivi fondati sulla razza, il colore o l'origine etnica costituisce un ostacolo alle
amichevoli e pacifiche relazioni tra le Nazioni ed è suscettibile di turbare la pace e la
sicurezza tra i popoli nonché la consistenza armoniosa degli individui che vivono
all'interno di uno stesso Stato, |
Convinti che l'esistenza di barriere razziali è incompatibile con
gli ideali di ogni società umana, |
Allarmati dalle manifestazioni di discriminazione razziale che
hanno ancora luogo in certe regioni del mondo e dalle politiche dei governi fondate sulla
superiorità o sull'odio razziale, quali le politiche di "apartheid", di
segregazione o di separazione, |
Risoluti ad adottare tutte, le misure necessarie al eliminazione
di ogni forma e di ogni manifestazione di discriminazione razziale nonché a prevenire ed
a combattere le dottrine e le pratiche razziali allo scopo di favorire il buon accordo tra
le razze ed a costruire una comunità internazionale. libera da ogni forma di segregazione
e di discrimina razziale, |
Ricordando la Convenzione sulla discriminazione in materia di
impiego e di professione adottata dall'Organizzazione nazionale del lavoro nel 1958 e la
Convenzione sulla lotta contro la discriminazione in materia di insegnamento adottata 1960
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione la scienza e la cultura, |
Desiderosi di dare esecuzione ai principi enunciati nella
Dichiarazione delle Nazioni Unite e relativi all'eliminazione di ogni forma di
discriminazione razziale nonché di assicurare il più rapidamente possibile l'adozione di
misure pratiche a tale scopo, |
Hanno convenuto quanto segue: |
PARTE I
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Articolo 1
1. Nella presente Convenzione, l'espressione "discriminazione razziale" sta ad
indicare ogni distinzione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore,
l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere
o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di
parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico,
sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.
2. La presente Convenzione non si applica alle distinzioni, esclusioni, restrizioni o
trattamenti preferenziali stabiliti uno Stato parte della Convenzione a seconda che si
tratti propri cittadini o dei non-cittadini.
3. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come
contrastante con le disposizioni legislative degli Stati parti della Convenzione e che si
riferiscono alla nazionalità, alla cittadinanza o alla naturalizzazione, a condizione che
tali disposizioni, non siano discriminatorie nei confronti di una particolare
nazionalità.
4. Le speciali misure adottate al solo scopo di assicurare convenientemente il progresso
di alcuni gruppi razziali od etnici o di individui cui occorra la protezione necessaria
per mettere loro il godimento e l'esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali in condizioni di eguaglianza non sono considerate misure di discriminazione
razziale, a condizione tuttavia che tali misure non abbiano come risultato conservazione
di diritti distinti per speciali gruppi razziali e che non vengano tenute in vigore una
volta che siano raggiunti gli obiettivi che si erano prefisse. |
Articolo 2
1. Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si impegnano a
continuare, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica tendente ad eliminare
ogni forma di discriminazione razziale ed a favorire l'intesa tra tutte razze, e, a tale
scopo:
a) Ogni Stato contraente Si impegna a non porre in opera atti o pratiche di
discriminazione razziale a danno di individui, gruppi di individui od istituzioni ed a
fare in modo che tutte le pubbliche attività e le pubbliche istituzioni; nazionali e
locali, sì uniformino a tale obbligo;
b) Ogni Stato contraente si impegna a non incoraggiare, difendere ed appoggiare la
discriminazione razziale praticata da qualsiasi individuo od organizzazione;
c) Ogni Stato contraente deve adottare delle efficaci misure per rivedere le politiche
governative nazionali e locali e per modificare, abrogare o annullare ogni legge ed ogni
disposizione regolamentare che abbia il risultato di creare la discriminazione o
perpetuarla ove esista;
d) Ogni Stato contraente deve, se le circostanze lo richiedono, vietare e por fine con
tutti i mezzi più opportuni, provvedimenti legislativi compresi, alla discriminazione,
praticata da singoli individui, gruppi od organizzazioni;
e) Ogni Stato contraente s'impegna, ove occorra, a favorire le organizzazioni ed ì
movimenti integrazionisti multirazziali e gli altri mezzi atti ad eliminare le barriere
che esistono tra le razze, nonché a scoraggiare quanto tende a rafforzare la separazione
razziale.
2. Gli Stati contraenti, se le circostanze lo richiederanno, adotteranno delle speciali e
concrete misure in campo sociale, economico, culturale o altro, allo scopo di assicurare
nel modo dovuto lo sviluppo o la protezione di alcuni gruppi razziali o di individui
appartenenti a tali gruppi per garantire loro, in condizioni di parità, il pieno
esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tali misure non potranno
avere, in alcun caso, il risultato di mantenere i diritti disuguali o distinti per
speciali gruppi razziali, una volta che siano stati raggiunti gli obiettivi che si erano
prefissi. |
Articolo 3
Gli Stati contraenti condannano in particolar modo la segregazione razziale e
l'"apartheid" e si impegnano a prevenire, vietare ed eliminare sui territori
sottoposti alla loro giurisdizione, tutte le pratiche di tale natura. |
Articolo 4
Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed o organizzazione che s'ispiri a
concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di
un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di
incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare
immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione
od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, tale scopo, dei principi formulati nella
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati
nell'art. 5 della presente Convenzione, ed in particolare:
a) a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla
superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché
ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di
individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto portato ad
attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;
b) a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni le attività di propaganda
organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla
discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla
legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività;
c) a non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni,
nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale. |
Articolo 5
In base agli obblighi fondamentali di cui all'art. 2 della presente Convenzione, gli Stati
contraenti si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le
forme ed a garantire a ciascuno il diritto alla eguaglianza dinanzi alla legge senza
distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica, nel pieno godimento, in
particolare, dei seguenti diritti:
a) Diritto ad un eguale trattamento avanti i tribunali ed a ogni altro organo che
amministri la giustizia;
b) Diritto alla sicurezza personale ed alla protezione dello Stato contro le violenze o le
sevizie da parte sia di funzionari governativi, sia di ogni individuo, gruppo od
istituzione;
c) Diritti politici, ed in particolare il diritto di partecipare alle elezioni, di votare
e di presentarsi candidato in base al sistema del suffragio universale ed eguale per
tutti, il diritto di partecipare al governo ed alla direzione degli affari pubblici, a
tutti i livelli, nonché il diritto di accedere, a condizioni di parità, alle cariche
pubbliche;
d) Altri diritti civili quali:
i) il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all'interno
dello Stato;
ii) Il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di tornare nel proprio
paese;
iii) Il diritto alla nazionalità;
iv) Il diritto a contrarre matrimonio ed alla scelta del proprio coniuge;
v) Il diritto alla proprietà di qualsiasi individuo, sia in quanto singolo sia in
società con altri;
vi) Il diritto all'eredità;
vii) Il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
viii) Il diritto alla libertà di opinione e di espressione;
ix) Il diritto alla libertà di riunione e di pacifica associazione;
e) I diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare:
i) I diritti al lavoro, alla libera scelta del proprio lavoro, a condizioni di lavoro eque
e soddisfacenti, alla protezione dalla disoccupazione, ad un salario uguale a parità di
lavoro uguale, ad una remunerazione equa e soddisfacente;
ii) Il i diritto di fondare dei sindacati e di iscriversi a sindacati;
iii) Il diritto all'alloggio;
iv) Il diritto alla sanità, alle cure mediche, alla previdenza sociale ed ai servizi
sociali:
v) Il diritto all'educazione ed alla formazione professionale;
vi) Il diritto di partecipare in condizioni di parità attività culturali;
f) Il diritto di accesso a tutti i luoghi e servizi destinati ad uso pubblico, quali i
mezzi di trasporto, gli alberghi, i ristoranti, i caffé, gli spettacoli ed i parchi. |
Articolo 6
Gli Stati contraenti garantiranno ad ogni individuo sottoposto alla propria giurisdizione
una protezione ed un mezzo gravame effettivi davanti ai tribunali nazionali ed agli altri
organismi dello Stato competenti, per tutti gli atti di discriminazione razziale che,
contrariamente alla presente Convenzione, ne violerebbero i diritti individuali e le
libertà fondamentali nonché il diritto di chiedere a tali tribunali una giusta ed
adeguata riparazione o soddisfazione per qualsiasi danno di cui potrebbe essere stata
vittima a seguito di una tale discriminazione. |
Articolo 7
Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare immediate ed efficaci misure, in particolare
nei campi dell'insegnamento, dell'educazione, della cultura e dell'informazione,, per
lottare, contro i pregiudizi che portano alla discriminazione razziale e a favorire la
comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra le nazioni ed i gruppi razziali ed etnici,
nonché a promuovere gli scopi ed i princìpi dello Statuto delle Nazioni Unite, della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Dichiarazione delle Nazioni Unite
sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, e della presente
Convenzione. |
PARTE II
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Articolo 8
1. E' istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (qui
appresso indicato "il Comitato") composto di diciotto esperti noti per il loro
alto senso morale e la loro imparzialità, che vengono eletti dagli Stati contraenti fra i
loro cittadini e che vi partecipano a titolo personale, tenuto conto di una equa
ripartizione geografica e della rappresentanza delle varie forme di civiltà nonché dei
più importanti sistemi giuridici.
2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto dalla lista di candidati
designati dagli Stati contraenti. Ogni Stato contraente può designare un candidato scelto
tra i propri cittadini.
3. La prima elezione avrà luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente
Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invia agli Stati contraenti una lettera per
invitarli a presentare le proprie candidature entro un termine di due mesi. Il Segretario
generale compila la lista per ordine alfabetico di tutti i candidati così designati e la
comunica agli Stati contraenti.
4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati contraenti,
indetta dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In
tale riunione, ove il quorum è formato dai due terzi degli Stati contraenti, vengono
eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la
maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti presenti e
votanti.
5.
a) I membri del Comitato restano in carica quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove tra
i membri eletti nel corso della prima elezione avrà termine dopo due anni; subito dopo la
prima elezione, il nome di questi nove membri sarà sorteggiato Presidente del Comitato.
b) Per colmare le casuali vacanze, lo Stato contro cui esperto abbia cessato di esercitare
le proprie funzioni di Membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i concittadini,
con riserva dell'approvazione del Comitato.
6. Le spese dei membri del Comitato, per il periodo in assolvono le loro funzioni in seno
al Comitato, sono a carico degli Stati contraenti. |
Articolo 9
1. Gli Stati contraenti s'impegnano a presentare al Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, perche' venga esaminato dal Comitato, un rapporto
sulle misure di carattere legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere che
sono state prese per dare esecuzione alle disposizioni della presente Convenzione:
a) entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della Convenzione, per
ogni Stato interessato per ciò che lo riguarda e
b) in seguito, ogni due anni ed inoltre ogni volta che il Comitato ne farà richiesta. Il
Comitato può chiedere agli Stati contraenti delle informazioni supplementari.
2. Il Comitato sottopone ogni anno all'Assemblea generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite, per il tramite del Segretario generale, un rapporto sulle proprie attività
e può dare dei suggerimenti e fare raccomandazioni di carattere generale base ai rapporti
ed alle informazioni che ha ricevuto da Stati contraenti. Tali suggerimenti e
raccomandazioni di carattere generale unitamente, ove occorra, alle osservazioni degli
Stati contraenti, vengono portate a conoscenza dell'Assemblea generale. |
Articolo 10
1. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
2. Il Comitato nomina il proprio ufficio per un periodo di due anni.
3. Il servizio di segreteria del Comitato è fornito dal Segretario generale delle Nazioni
Unite.
4. Il Comitato tiene normalmente le proprie riunioni presso la Sede dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. |
Articolo 11
1. Qualora uno Stato contraente ritenga che un altro Stato contraente non applichi le
disposizioni della presente Convenzione, può richiamare l'attenzione del Comitato sulla
questione. Il Comitato trasmette allora la comunicazione allo Stato contraente
interessato. Entro un termine di tre mesi, lo Stato che ha ricevuto la comunicazione manda
al Comitato le giustificazioni o delle dichiarazioni scritte che chiariscano il problema
ed indichino, ove occorra, le eventuali misure adottate da detto Stato per porre rimedio
alla situazione.
2. Ove, entro un termine di sei mesi a partire dalla dati del ricevimento della
comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, il problema non sia stato
risolto con soddisfazione di entrambi gli Stati, sia mediante negoziati bilaterali che
mediante qualsiasi altra procedura di cui potranno disporre, sia l'uno che l'altro avranno
il diritto di sottoporre nuovamente il problema al Comitato inviandone notifica al
Comitato stesso nonché all'altro Stato interessato.
3. Il Comitato non può occuparsi di una questione che gli è sottoposta in conformità
del paragrafo 2 del presente articolo, che dopo essersi accertato che tutti i ricorsi
interni a disposizione sono stati utilizzati o esperiti conformemente ai principi
generalmente riconosciuti del diritto internazionale. Tale regola non viene applicata
quando le procedure di ricorso superano termini ragionevoli.
4. Il Comitato può rivolgersi direttamente agli Stati e contraenti per chiedere loro
tutte le informazioni supplementari relative alla questione che gli viene sottoposta.
5. Allorché, in applicazione del presente articolo, il Comitato esamina una questione,
gli Stati contraenti interessati hanno diritto di nominare un rappresentante che
parteciperà, senza diritto di voto, ai lavori del Comitato per tutta la durata delle
discussioni. |
Articolo 12
1.
a) Dopo che il Comitato ha ricevuto e vagliato tutte le informazioni che sono ritenute
necessarie, il Presidente nomina una Commissione conciliativa ad hoc (qui appresso
indicata "la Commissione") composta di cinque persone che possono essere o meno
membri del Comitato. I membri sono nominati con il pieno ed unanime consenso delle Parti
in controversia e la Commissione pone i propri buoni uffici a disposizione degli Stati
interessati, allo scopo di giungere ad una amichevole soluzione del problema, basata sul
rispetto della presente Convenzione.
b) Se gli Stati parti nella controversia non giungono ad un'intesa sulla totale o parziale
composizione della Commissione entro un termine di tre mesi, i membri della Commissioni
che non hanno ottenuto il consenso degli Stati parti nella controversia vengono scelti a
scrutinio segreto tra i membri del Comitato ed eletti a maggioranza di due terzi dei
membri del Comitato stesso.
2. I membri della Commissione partecipano a titolo personale. Essi non devono essere
cittadini di uno degli Stati parti nella controversia, né cittadini di uno Stato che non
sia parte della presente Convenzione.
3. La Commissione elegge il proprio Presidente ed adotta il proprio regolamento interno.
4. La Commissione tiene normalmente le proprie riunioni presso la Sede dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite o in ogni altro luogo conveniente che verra' stabilito dalla
Commissione stessa.
5. Il Segretariato di cui al paragrafo 3 dell'art. 10 della presente Convenzione pone
ugualmente i propri servigi a disposizione della Commissione ogni volta che una
controversia tra gli Stati parti comporti la costituzione della Commissione stessa.
6. Tutte le spese sostenute dai membri della Commissione vengono ripartite in ugual misura
tra gli Stati parti nella controversia, sulla base di valutazioni eseguite dal Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
7. Il Segretario generale sarà autorizzato, ove occorra, a rimborsare al Membri della
Commissione le spese sostenute, prima ancora che il rimborso sia stato effettuato dagli
Stati nella controversia in conformità al paragrafo 6 del presente articolo.
8. Le informazioni ricevute ed esaminate dal Comitato sono poste a disposizione della
Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati interessati di fornirle ogni
informazione supplementare al riguardo. |
Articolo 13
1. Dopo aver studiato il problema in tutti i suoi aspetti, la Commissione prepara e
sottopone al Presidente del Comitato un rapporto con le sue conclusioni su tutte le
questioni di fatto relative alla vertenza tra le parti e con le raccomandazioni che
ritiene più opportune per giungere ad una amichevole soluzione della controversia.
2. Il Presidente del Comitato trasmette il rapporto della Commissione a ciascuno degli
Stati parti nella controversia. Detti Stati fanno conoscere al Presidente del Comitato, il
termine di tre mesi, se accettano o meno le raccomandazioni contenute nel rapporto della
Commissione.
3. Allo spirare del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il Presidente del
Comitato comunica il rapporto della Commissione nonché le dichiarazioni degli Stati parti
interessati agli altri Stati parti della Convenzione. |
Articolo 14
1. Ogni Stato contraente può dichiarare in ogni momento di riconoscere al Comitato la
competenza di ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da Persone o da gruppi di
persone sotto la propria giurisdizione che si lamentino di essere vittime di una
violazione, da parte del detto Stato contraente, di uno qualunque dei diritti sanciti
dalla presente Convenzione. Il Comitato non può ricevere le comunicazioni relative ad uno
Stato contraente che non abbia fatto una tale dichiarazione.
2. Ogni Stato contraente che faccia una dichiarazione base al paragrafo 1 del presente
articolo può istituire o designare, nel quadro del proprio ordinamento giuridico
nazionale, un organismo che avrà la competenza di esaminare le petizioni provenienti da
individui o da gruppi di individui sotto la giurisdizione di detto Stato che si lamentino
di essere vittima di una violazione di uno qualunque dei diritti enunciati nella presente
Convenzione che abbiano esaurito gli altri ricorsi locali a loro disposizione.
3. La dichiarazione fatta in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, nonché il
nome di ogni organismo istituito o designato ai sensi del paragrafo 2 del presente
articolo sono depositati dallo Stato contraente interessati presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni. Unite che ne invia copia agli altri Stati contraenti.
La dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata
al Segretario generale, ma tale ritiro non influisce in alcun modo sulle comunicazioni
delle quali il Comitato è già investito.
4. L'Organismo istituito o designato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo
dovrà tenere un registro dello petizioni, e copie del registro certificate conformi
saranno depositate ogni anno presso il Segretario generale per il tramite dei competenti
canali, restando inteso che il contenuto di dette copie non verrà reso pubblico.
5. Chi abbia rivolto una petizione e non riesca ad avere soddisfazione dall'Organismo
istituito o designato conforme al paragrafo 2 del presente articolo, ha il diritto di
inviare in merito, entro sei mesi, una comunicazione al Comitato.
6.
a) Il Comitato, sottopone a titolo confidenziale qualsiasi comunicazione che gli venga
inviata all'attenzione dello stato contraente che si suppone abbia violato una qualsiasi
delle disposizioni della Convenzione, ma l'identità dell'individuo o dei gruppi di
individui interessati non dovrà essere rivelata senza il consenso esplicito di detto
individuo o del detto gruppo individui. Il Comitato non riceve comunicazioni anonime.
b) Entro i tre mesi seguenti lo Stato in questione comunica per iscritto al Comitato le
proprie giustificazioni o dichiarazioni a chiarimento del problema con indicate, ove
occorra, le misure eventualmente adottate per porre rimedio alla situazione.
7.
a) Il Comitato esamina le comunicazioni tenendo conto tutte le informazioni che ha
ricevuto dallo Stato contraente interessato e dall'autore della petizione. Il Comitato
esaminerà le comunicazioni provenienti dall'autore di una petizione soltanto dopo essersi
accertato che quest'ultimo ha già esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Tuttavia,
tale norma non viene applicata allorquando le procedure di ricorso superano un termine
ragionevole.
b) Il Comitato invia i propri suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato
contraente interessato ed all'autore della petizione.
8. Il Comitato include nel proprio rapporto annuale un riassunto di tali comunicazioni e,
ove occorra, un riassunto delle giustificazioni e delle dichiarazioni degli Stati
contraenti interessati unitamente ai propri suggerimenti ed alle proprie raccomandazioni.
9. Il Comitato ha la competenza di adempiere le funzioni di cui al presente articolo
soltanto se almeno dieci Stati par della Convenzione sono legati da dichiarazioni fatte in
conformità al paragrafo 1 del presente articolo. |
Articolo 15
1. In attesa che vengano realizzati gli obiettivi della Dichiarazione sulla concessione
dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali, contenuta nella Risoluzione 1514 (XV)
dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 14 dicembre 1960,
le disposizioni della presente Convenzione non limitano per nulla il diritto di petizione
accordato a tali popoli da altri strumenti internazionali o dall'Organizzazione delle
Nazioni Unite o dalle sue istituzioni specializzate.
2.
a) Il Comitato istituito conformemente al paragrafo 1 dell'art. 8 della presente
Convenzione riceve copia delle petizioni provenienti dagli organi dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite che si occupano di questioni che abbiano rapporto diretto con i
principi e gli obiettivi della presente Convenzione, ed esprime il proprio parere e fa le
proprie raccomandazioni circa le petizioni ricevute al momento dell'esame delle petizioni
provenienti dagli abitanti di territori sotto amministrazione fiduciaria o non autonomi o
di ogni altro territorio al quale si applichi la Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea
generale, e che riguardino questioni previste dalla presente Convenzione, delle quali i
summenzionati organi sono investiti.
b) Il Comitato riceve dagli organi competenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite,
copie dei rapporti concernenti le misure di ordine legislativo, giudiziario,
amministrativo o altro riguardanti direttamente i principi e gli obiettivi della presente
Convenzione che le potenze amministranti hanno applicato nei territori citati al comma a)
del presente paragrafo ed esprime dei pareri e fa delle raccomandazioni a tali organi.
3. Il Comitato include nei suoi rapporti all'Assemblea generale un riassunto delle
petizioni e dei rapporti ricevuti da organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite,
nonché i pareri e le raccomandazioni che gli sono stati richiesti dai summenzionati
rapporti e petizioni.
4. Il Comitato prega il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di
fornirgli tutte le informazioni riguardanti gli obiettivi della presente Convenzione, di
cui esso disponga e relative al territori citati al comma a) del paragrafo 2 del presente
articolo. |
Articolo 16
Le disposizioni della presente Convenzione concernenti le misure da adottare per definire
una controversia o per tacitare una lagnanza vengono applicate indipendentemente dalle
altre procedure di definizione di vertenze o di ricorsi in materia di discriminazioni
previste dagli strumenti costitutivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue
istituzioni specializzate o nelle Convenzioni adottate da tali organizzazioni, ne' vietano
agli Stati contraenti di ricorrere ad altre dure per la definizione di una controversia,
in base agli a internazionali generali o particolari che li legano. |
PARTE III
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Articolo 17
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di ogni Stato membro dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite una, o membro di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate, di
ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonche' di ogni
altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a
divenire parte della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno
depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. |
Articolo 18
1. La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di ogni Stato citato al paragrafo
1 dell'art. 17 della Convenzione.
2. L'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. |
Articolo 19
1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito,
presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventisettesimo
di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratificherà la presente Convenzione o che vi aderirà dopo il
deposito del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione
entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, da parte dello Stato in
questione, del proprio strumento di ratifica o di adesione. |
Articolo 20
1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà
a tutti gli Stati che i sono divenire parti della presente Convenzione, il testo delle
riserve che saranno state formulate all'atto della ratifica o dell'adesione. Ogni Stato
che sollevi delle obiezioni contro la riserva ne informerà il Segretario generale entro
il termine di 90 giorni a partire dalla data di tale comunicazione, che esso non accetta
la riserva in questione.
2. Non sarà autorizzata alcuna riserva che sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo
della presente Convenzione e del pari di ogni altra riserva che abbia per effetto la
paralisi del funzionamento di uno qualsiasi degli organi creati dalla Convenzione. Una
riserva verra' considerata come rientrante nella categoria di cui sopra, quando i due
terzi ali Stati parti alla Convenzione sollevino delle obiezioni.
3. Le riserve possono in ogni momento essere ritirate mediante notifica indirizzata al
Segretario generale. La notifica avrà effetto alla data del suo ricevimento. |
Articolo 21
Ogni Stato contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un
anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avra' ricevuto notifica. |
Articolo 22
Ogni controversia tra due o più Stati contraenti in merito all'interpretazione o
all'applicazione della presente Convenzione, che non sia stata definita mediante negoziati
o a mezzo di procedure espressamente previste dalla presente Convenzione, sara' portata, a
richiesta di una qualsiasi delle parti in controversia, dinanzi alla Corte internazionale
di giustizia perche' essa decida in merito, a meno che le parti in controversia non
convengano di definire la questione altrimenti. |
Articolo 23
1. Ogni Stato contraente può formulare in ogni momento una domanda di revisione della
presente Convenzione, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. L'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite deciderà sulle eventuali
misure da adottare riguardo a tale richiesta. |
Articolo 24
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni te informera' tutti gli Stati
citati al paragrafo 1 dell art. 17 della presente Convenzione:
a) delle firme apposte alla presente Convenzione strumenti di ratifica e di adesione
depositati conformemente agli artt. 17 e 18;
b) della data alla quale la presente Convenzione entrera' in vigore in base all'art. 19;
c) delle comunicazioni e delle dichiarazioni ricevute in base agli artt. 14, 20 e 23;
d) delle denunce notificate in base all'art. 21. |
Articolo 25
1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno
egualmente fede, sara' depositata negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite farà avere una copia
della presente Convenzione certificata conforme a tutti gli Stati appartenenti ad una
qualsiasi delle categorie citate al paragrafo 1 dell'art 17 della Convenzione. |
Traduzione italiana non ufficiale apparsa nel supplemento ordinario della G.U., 23
dicembre 1975, n. 337.
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