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Convenzione
internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle
donne
Preambolo |
Gli Stati della presente Convenzione, |
Visto lo Statuto delle Nazioni Unite che riafferma la fede nei
diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nella
uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, |
Vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che
afferma il principio della non discriminazione e dichiara che tutti gli esseri umani
nascono liberi ed uguali in dignità e diritto e che a ciascuno spettano tutti i diritti e
tutte le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso, |
Visto che gli Stati firmatari dei Patti internazionali sui diritti
dell'uomo hanno il dovere di garantire l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna
nell'esercizio di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici, |
Considerate le convenzioni internazionali concluse sotto l'egida
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e degli Istituti specializzati al fine di
promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, |
Tenute altresi presenti le risoluzioni, dichiarazioni e
raccomandazioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dagli Istituti
specializzati al fine di promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, |
Preoccupati tuttavia di constatare che nonostante l'esistenza di
tali strumenti le donne continuano ad essere oggetto di gravi discriminazioni, |
Ricordando che la discriminazione nei confronti della donna viola
i principi dell'uguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità dell'uomo, ostacola
la partecipazione della donna, alle stesse condizioni dell'uomo alla vita politica,
sociale, economica e culturale del suo paese, rende più difficoltosa la crescita del
benessere della società e della famiglia ed impedisce alle donne di servire il loro paese
e l'umanità tutta nella misura della loro possibilità, |
Preoccupati del fatto che nelle zone di povertà le donne non
accedono che in misura minima agli alimenti, ai servizi medici, all'educazione, alla
formazione, alle possibilità di impiego ed alla soddisfazione di altre necessità, |
Convinti che l'instaurazione di un nuovo ordine economico
internazionale basato sull'equità e sulla giustizia contribuirà in maniera significativa
a promuovere l'uguaglianza tra l'uomo e la donna, |
Sottolineando che l'eliminazione dell'apartheid, di ogni forma di
razzismo, di discriminazione razziale, di colonialismo, di neo-colonialismo,
d'aggressione, d'occupazione e dominio straniero o ingerenza negli affari interni degli
Stati è indispensabile perché uomini e donne possano pienamente godere dei loro diritti, |
Affermando che il rafforzamento della pace e della sicurezza
internazionali, I'attenuarsi della tensione internazionale, la cooperazione tra tutti gli
Stati, indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo generale e
completo e, in particolare, il disarmo nucleare sotto controllo internazionale rigoroso ed
efficace, I'affermazione dei principi della giustizia, dell'uguaglianza e del reciproco
interesse nelle relazioni tra paesi, nonché la realizzazione del diritto dei popoli
soggetti a dominio straniero e coloniale o ad occupazione straniera all'autodeterminazione
e all'indipendenza, il rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale
favoriranno il progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla
realizzazione della piena parità tra uomo e donna, |
Convinti che lo sviluppo di un paese, il benessere del mondo
intero e la causa della pace esigono la partecipazione totale delle donne, in condizioni
di parità con l'uomo in tutti i campi, |
Tenendo presente l'importanza del contributo delle donne al
benessere della famiglia ed al progresso della società, che finora non è stato
pienamente riconosciuto, I'importanza del ruolo sociale della maternità e del ruolo dei
genitori nella famiglia e nell'educazione dei figli, e consapevoli del fatto che il ruolo
procreativo della donna non deve essere all'origine di discriminazioni e che l'educazione
dei fanciulli richiede una suddivisione di responsabilità tra uomini, donne e società
nel suo insieme, |
Consapevoli che il ruolo tradizionale dell'uomo nella famiglia e
nella società deve evolversi insieme a quello della donna se si vuole effettivamente
addivenire ad una reale parità tra uomo e donna, |
Risoluti a mettere in opera i principi enunciati nella
Dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna e, a
questo fine, ad adottare le misure necessarie a sopprimere tale discriminazione in ogni
sua forma e ogni sua manifestazione, |
Convengono quanto segue: |
PARTE I
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Articolo 1
Ai fini della presente Convenzione, I'espressione "discriminazione nei confronti
della donna" concerne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso,
che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il
riconoscimento, il godimento o l'esercizio, da parte delle donne, quale che sia il loro
stato matrimoniale, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico,
economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra
l'uomo e la donna. |
Articolo 2
Gli Stati parte condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma,
convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente
ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna, e, a questo scopo, si impegnano
a:
a) iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa
appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato
fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato,
I'applicazione effettiva del suddetto principio;
b) adottare tutte le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se
necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle
donne;
c) instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con
gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre
istanze pubbliche, I'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;
d) astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna ed
agire in maniera da indurre autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo;
e) prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata nei confronti
della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo;
f) prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o
abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca
discriminazione nei confronti della donna;
g) abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti
della donna. |
Articolo 3
Gli Stati parte prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale,
economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine
di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, e garantire loro, su una base
di piena parità con gli uomini, l'esercizio e il godimento dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali. |
Articolo 4
1. L'adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare
il processo di instaurazione di fatto dell'eguaglianza tra gli uomini e le donne non è
considerato atto discriminatorio, secondo la definizione della presente Convenzione, ma
non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte, suddette
misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di
opportunità e di trattamento, siano raggiunti.
2. L'adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla
presente Convenzione, tendenti a proteggere la maternità, non è considerato un atto
discriminatorio. |
Articolo 5
Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata:
a) al fine di modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale degli
uomini e delle donne e giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche
consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità o
della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli
uomini e delle donne;
b) al fine di far sì che l'educazione familiare contribuisca alla comprensione del fatto
che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità
comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso
che l'interesse dei figli è in ogni caso la considerazione principale. |
Articolo 6
Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per
reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle
donne. |
PARTE II
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Articolo 7
Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata ad eliminare la discriminazione nei
confronti delle donne nella vita politica e pubblica del paese ed, in particolare,
assicurano loro, in condizioni di parità con gli uomini, il diritto:
a) di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili
in tutti gli organi pubblicamente eletti;
b) di prendere parte all'elaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione di
occupare gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello
di governo;
c) di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano
della vita pubblica e politica del paese. |
Articolo 8
Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata affinché le donne, in condizione di parità
con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano la possibilità di rappresentare i
loro governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni
internazionali. |
Articolo 9
1. Gli Stati parte accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di
acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. In particolare, garantiscono che
né il matrimonio con uno straniero, né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso
del matrimonio possa influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, sia
rendendola apolide sia trasmettendole la cittadinanza del marito.
2. Gli Stati parte accordano alla donna diritti uguali a quelli dell'uomo in merito alla
cittadinanza dei loro figli. |
PARTE III
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Articolo 10
Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei
confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per
quanto concerne l'educazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra l'uomo e
la donna:
a) le medesime condizioni di orientamento professionale, d'accesso agli studi di
acquisizione dei titoli negli istituti di insegnamento di ogni ordine e grado, tanto nelle
zone rurali che nelle zone urbane. L'uguaglianza deve essere garantita sia
nell'insegnamento pre-scolastico, generale, tecnico, professionale e superiore, sia in
ogni altro ambito di formazione professionale;
b) I'accesso agli stessi programmi, agli stessi esami, ad un personale docente avente le
qualifiche dello stesso grado, a locali scolastici e ad attrezzature della medesima
qualità;
c) I'eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell'uomo e della donna a
tutti i livelli e di ogni forma di insegnamento, incoraggiando l'educazione mista e altri
tipi di educazione che tendano a realizzare tale obiettivo e, in particolare, rivedendo i
testi ed i programmi scolastici ed adattando i metodi pedagogici in conformità;
d) le medesime possibilità nel campo della concessione di borse e altre sovvenzioni di
studio;
e) le medesime possibilità di accesso ai programmi di educazione permanente, compresi i
programmi di alfabetizzazione per adulti e di alfabetizzazione funzionale, in particolare
allo scopo di ridurre nel più breve tempo la differenza di livello di istruzione che oggi
esiste tra uomini e donne;
f) la riduzione del tasso d'abbandono femminile degli studi e l'organizzazione di
programmi di recupero per le bambine e le donne che hanno abbandonato prematuramente la
scuola; g) le medesime possibilità di partecipare attivamente agli sports e
all'educazione fisica; h) I'accesso alle specifiche informazioni di carattere educativo
tendenti a garantire la salute ed il benessere familiare, comprese le informazioni ed i
consigli relativi alla pianificazione familiare. |
Articolo 11
1. Gli Stati parte si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la
discriminazione nei confronti della donna nel campo dell'impiego ed assicurare, sulla base
della parità tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare:
a) il diritto al lavoro, che è diritto inalienabile di ogni essere umano;
b) il diritto ad usufruire delle medesime opportunità di impiego, inclusa l'adozione dei
medesimi criteri in materia di selezione nel campo dell'impiego; c) il diritto alla libera
scelta della professione e dell'impiego, il diritto alla promozione, alla stabilità
dell'impiego ed a tutte le prestazioni e condizioni di lavoro, il diritto alla formazione
professionale ed all'aggiornamento professionale e la formazione permanente; d) il diritto
alla parità di remunerazione, comprese le prestazioni, ed all'uguaglianza di trattamento
per un lavoro di eguale valore, nonché il diritto all'uguaglianza di trattamento nel
campo della valutazione della qualità del lavoro; e) il diritto alla sicurezza sociale,
alle prestazioni di pensionamento, di disoccupazione, di malattia, di invalidità e di
vecchiaia e per ogni altra perdita di capacità lavorativa, nonché il diritto alle ferie
pagate; f) il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di
lavoro, inclusa la tutela della funzione riproduttiva.
2. Per prevenire la discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro matrimonio
o della loro maternità e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati parte
si impegnano a prendere misure appropriate tendenti a:
a) proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo
di maternità e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale;
b) istituire la concessione di congedi di maternità pagati o che diano diritto a
prestazioni sociali corrispondenti, con la garanzia del mantenimento dell'impiego
precedente, dei diritti di anzianità e dei vantaggi sociali;
c) incoraggiare l'istituzione di servizi sociali di sostegno necessari affinché i
genitori possano conciliare i loro obblighi familiari con le responsabilità professionali
e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare favorendo l'istituzione e lo
sviluppo di una rete di asili-nido;
d) assicurare una protezione speciale alle donne incinte per le quali è stato dimostrato
che il lavoro è nocivo.
3. Le leggi di tutela della donna, nei settori considerati dal presente articolo, saranno
riviste periodicamente in funzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e saranno
sottoposte a revisione, abrogazione o rinnovo, a seconda delle necessità. |
Articolo 12
1. Gli Stati parte prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione
nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in
condizione di parità con gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi
quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare.
2. Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati parte
forniranno alle donne durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i
servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazione adeguata sia durante
la gravidanza che durante l'allattamento. |
Articolo 13
Gli Stati parte si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la
discriminazione nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica e
sociale, al fine di assicurare, sulla base dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna, i
medesimi diritti ed in particolare:
a) il diritto agli assegni familiari;
b) il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito
finanziario;
c) il diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sports ed a tutte le forme di
vita culturale. |
Articolo 14
1. Gli Stati parte tengono conto dei problemi particolari che sono propri alle donne delle
zone rurali e del ruolo importante che queste donne hanno per la sopravvivenza economica
delle loro famiglie, particolarmente grazie al loro lavoro nei settori non monetari
dell'economia, e prendono ogni misura adeguata per garantire l'applicazione delle
disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali.
2. Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione nei
confronti delle donne nelle zone rurali al fine di assicurare, su base di parità tra uomo
e donna, la loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai suoi benefici, in particolare
garantendo loro il diritto:
a) di partecipare pienamente all'elaborazione ed all'esecuzione dei piani di sviluppo ad
ogni livello;
b) di poter accedere ai servizi appropriati nel campo della sanità, comprese le
informazioni, i consigli ed i servizi in materia di pianificazione familiare;
c) di beneficiare direttamente dei programmi di sicurezza sociale;
d) di ricevere ogni tipo di formazione e di educazione, scolastica e non, compresi i
programmi di alfabetizzazione funzionale e di poter beneficiare di tutti i servizi
comunitari e di volgarizzazione, anche per accrescere le loro competenze tecniche;
e) di organizzare gruppi di mutuo soccorso e cooperative, al fine di consentire
l'uguaglianza di opportunità nel campo economico sia per lavoro salariato che per il
lavoro autonomo;
f) di partecipare ad ogni attività comunitaria;
g) d'aver accesso al credito ed ai prestiti agricoli, ai servizi di commercializzazione ed
alle tecnologie adeguate; nonché di ricevere un trattamento eguale nelle riforme
fondiarie ed agrarie e nei progetti di pianificazione rurale;
&nbs;ph) di beneficiare di condizioni di vita decenti, in particolare per quanto
concerne l'alloggio, il riscaldamento, la fornitura dell'acqua e dell'elettricità, i
trasporti e le comunicazoni. |
PARTE IV
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Articolo 15
1. Gli Stati parte riconoscono alla donna la parità con l'uomo di fronte alla legge.
2. Gli Stati parte riconoscono alla donna, in materia civile, una capacità giuridica
identica a quella dell'uomo e le medesime possibilità di esercitare tale capacità. Le
riconoscono in particolare diritti eguali per quanto concerne la conclusione di contratti
e l'amministrazione dei beni, accordandole il medesimo trattamento in tutti gli stadi del
procedimento giudiziario.
3. Gli Stati parte convengono che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di
qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacità
giuridica della donna, deve essere considerato nullo.
4. Gli Stati parte riconoscono all'uomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della
legislazione relativa al diritto che ogni individuo ha di circolare liberamente e di
scegliere la propria residenza ed il domicilio. |
Articolo 16
1. Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei
confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti
familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parità con gli uomini:
a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio;
b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio congiunto e di contrarre
matrimonio soltanto con libero e pieno consenso;
c) gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell'ambito del matrimonio ed all'atto
del suo scioglimento;
d) gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla
situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso,
l'interesse dei figli sarà la considerazione preminente;
e) gli stessi diritti di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e
l'intervallo delle nascite, e di accedere alle informazioni, all'educazione ed ai mezzi
necessari per esercitare tali diritti;
f) i medesimi diritti e responsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento ed
adozione di minori, o simili istituti, allorché questi esistano nella legislazione
nazionale. In ogni caso, l'interesse dei fanciulli sarà la considerazione preminente;
g) gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome,
di una professione o di una occupazione;
h) gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione,
gestione, amministrazione, godimento e disponibilità dei beni, tanto a titolo gratuito
quanto oneroso.
2. I fidanzamenti ed i matrimoni tra fanciulli non avranno effetti giuridici e tutte le
misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, saranno prese al fine di fissare
un'età minima per il matrimonio, rendendo obbligatoria l'iscrizione del matrimonio su un
registro ufficiale. |
PARTE V
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Articolo 17
1. Al fine di esaminare i progressi realizzati nell'applicazione della presente
Convenzione, viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei
confronti della donna (qui di seguito detto il Comitato) composto, al momento dell'entrata
in vigore della convenzione, di 18, e dopo la ratifica o l'adesione del trentacinquesimo
Stato parte, di 23 esperti di alta autorità morale ed eminentemente competenti nel campo
nel quale si applica la presente convenzione, eletto dagli Stati parte tra i loro
cittadini e che siederanno a titolo personale, tenendo conto del principio di una equa
ripartizione geografica e della rappresentatività delle diverse forme di cultura e dei
principali sistemi giuridici.
2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati
designati dagli Stati parte. Ciascuno Stato parte può designare un candidato scelto tra i
suoi cittadini.
3. La prima elezione ha luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente
Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati parte per
invitarli a proporre le loro candidature entro due mesi. Il Segretario Generale stabilisce
un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati, con l'indicazione degli Stati dai
quali sono stati designati, e comunica la lista degli Stati parte.
4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati parte convocata
dal Segretario Generale nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. A questa
riunione, dove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parte, vengono eletti
membri del Comitato i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la
maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parte presenti e votanti.
5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove dei
membri eletti alla prima elezione, terminerà dopo due anni. Il Presidente estrarrà a
sorte i nomi di questi nove membri immediatamente dopo la prima elezione.
6. L'elezione dei cinque membri aggiunti del Comitato verrà effettuata in conformità
alle disposizioni contenute nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, in seguito alla
trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri aggiunti eletti in
questa occasione terminerà dopo due anni. Il nome di questi due membri sarà estratto a
sorte dal Presidente del Comitato.
7. Per coprire le vacanze fortuite, lo Stato parte il cui esperto ha cessato di esercitare
le proprie funzioni di membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i suoi cittadini
con riserva di approvazione da parte del Comitato.
8. I membri del Comitato riceveranno, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, degli
emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni
fissate dall'Assemblea considerata l'importanza delle funzioni del Comitato.
à. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione
del Comitato il personale ed i mezzi materiali necessari per l'espletamento efficace delle
funzioni che gli sono affidate in virtù della presente Convenzione. |
Articolo 18
1. Gli Stati parte si impegnano a presentare al Segretario Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite, per esame da parte del Comitato, un rapporto sulle misure di ordine
legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere, che hanno adottato per dar
seguito alle disposizioni della presente Convenzione e sui progressi realizzati in merito:
a) durante l'anno seguente all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato
interessato;
b) quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del Comitato.
2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sulle condizioni
di applicazioni degli obblighi previsti dalla presente Convenzione. |
Articolo 19
1. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
2. Il Comitato elegge il proprio Ufficio per un periodo di due anni. |
Articolo 20
1. Il Comitato si riunisce normalmente durante un periodo di due settimane al massimo ogni
anno per esaminare i rapporti presentati in conformità all'art. 18 della presente
Convenzione.
2. Le sessioni del Comitato hanno luogo normalmente nella Sede dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso. |
Articolo 21
1. Il Comitato rende conto ogni anno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
attraverso il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite, delle sue attività ed ha
facoltà di formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basate sull'esame dei
rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati parte. Questi suggerimenti e
raccomandazioni sono inclusi nel rapporto del Comitato, accompagnati, se nel caso, dalle
osservazioni degli Stati parte.
2. Il Segretario Generale trasmette, per informazione, i rapporti del Comitato alla
Commissione sulla condizione della donna. |
Articolo 22
Gli Istituti specializzati hanno diritto di essere rappresentati in occasione dell'esame
dell'applicazione di ogni disposizione della presente Convenzione che rientri nell'ambito
delle loro competenze. Il Comitato può invitare gli Istituti specializzati a presentare
dei rapporti sull'applicazione della Convenzione nei campi che rientrano nell'ambito delle
loro attività. |
PARTE VI
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Articolo 23
Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le disposizioni più
favorevoli a realizzare l'uguaglianza tra l'uomo e la donna che possono essere contenute:
a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure
b) in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore in tale Stato. |
Articolo 24
Gli Stati parte si impegnano ad adottare ogni misura necessaria, sul piano nazionale, a
garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione. |
Articolo 25
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come
depositario della presente Convenzione.
3. La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno
depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
4. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati. L'adesione si
effettuerà con il deposito degli strumenti di adesione presso il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. |
Articolo 26
1. Ogni Stato parte può richiedere, in qualsiasi momento, la revisione della presente
Convenzione indirizzando una comunicazione scritta in tale senso al Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite decide sulle misure da prendere, se del caso,
in merito ad una richiesta di questo tipo. |
Articolo 27
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito
presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo
strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione, o che vi
aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la
Convenzione entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data del deposito dello strumento
di ratifica o d'adesione dello Stato medesimo. |
Articolo 28
1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà, e
comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state fatte al momento
della ratifica o dell'adesione.
2. Non sarà autorizzata nessuna riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della
presente Convenzione.
3. Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento per mezzo di notifica
indirizzata al Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite, che
informerà tutti gli Stati parte della Convenzione. La notifica avrà effetto alla data di
ricezione. |
Articolo 29
1. Ogni controversia tra due o più Stati parte concernente l'interpretazione o
l'applicazione della presente Convenzione che non sia regolata per via negoziale, sarà
sottoposta ad arbitrato, a richiesta di una delle parti. Se nei sei mesi che seguono la
data della domanda di arbitrato le parti non giungono ad un accordo sull'organizzazione
dell'arbitrato, una qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla Corte
Internazionale di Giustizia, depositando una richiesta conforme allo Statuto della Corte.
2. Ogni Stato parte potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica o
dell'adesione alla presente Convenzione, che non si considera vincolato alle disposizioni
del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parte non saranno vincolati dalle
suddette disposizioni nei confronti di uno Stato parte che avrà formulato tali riserve.
3. Ogni Stato parte che avrà formulato una riserva in conformità alle disposizioni del
paragrafo 2 del presente articolo, potrà, in qualsiasi momento, togliere tale riserva,
per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. |
Articolo 30
La presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo
fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. |
Traduzione non ufficiale a cura del Centro di Studi e di formazione sui diritti della
persona e dei popoli. Università degli Studi di Padova.
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