PREAMBOLO
Considerato che il riconoscimento della
dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed
inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel
mondo;
Considerato che il disconoscimento e il
disprezzo dei diritti delluomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la
coscienza dellumanità, e che lavvento di un mondo in cui gli esseri umani
godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è
stato proclamato come la più alta aspirazione delluomo;
Considerato che è indispensabile che i
diritti delluomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che
luomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la
tirannia e loppressione;
Considerato che è indispensabile
promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni
Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali
delluomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nelleguaglianza dei
diritti delluomo e della donna, e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e
un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono
impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni unite, il rispetto e
losservanza universale dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di
questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione
di questi impegni;
LAssemblea Generale
proclama
La presente dichiarazione dei diritti umani
come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni al fine che
ogni individuo ed ogni organo della società avendo costantemente presente questa
Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con linsegnamento e leducazione, il
rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure
progressive di carattere nazionale e internazionale, luniversale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli
dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed
eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire
gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le
libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di
razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro
genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello
statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona
appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione
fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla
libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in
stato di schiavitù o di servitù. La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno
proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a
tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al
riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno
diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti
hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente
Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad uneffettiva
possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti
fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato,
detenuto o esiliato
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena
uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e
imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della
fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente
sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo
nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
Nessun individuo sarà condannato per un comportamento
commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisce reato
secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere
inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato
commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad
interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella
sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha
diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di
residenza entro i confini di ogni Stato.
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese,
incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri
paesi asilo dalle persecuzioni.
Questo diritto non potrà essere invocato qualora
lindividuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai
fini e a princìpi delle Nazioni Unite
Articolo 15
Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della
sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza
Articolo 16
Uomini e donne in età adulta hanno il diritto di sposarsi e
di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi
hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e allatto del suo
scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e
pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della
società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua
personale o in comune con altri.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della
sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di
religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in
pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nellinsegnamento,
nelle pratiche, nel culto e nellosservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di
espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di
cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo
a frontiere.
Articolo 20
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di
associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a far parte di
unassociazione.
Articolo 21
Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del
proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di
eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
La volontà popolare è il fondamento dellautorità del
governo. Tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni,
effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura
equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società
ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo
nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con lorganizzazione e le
risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua
dignità e al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta
dellimpiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro
la disoccupazione.
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto a eguale
retribuzione per eguale lavoro.
Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione
equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme
alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di
aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo
svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e ferie
periodiche retribuite.
Articolo 25
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a
garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia con particolare riguardo
allalimentazione, al vestiario, allabitazione, e alle cure mediche e ai
servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di
sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
La maternità e linfanzia hanno diritto a speciali cure
ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della
sua stessa protezione sociale.
Articolo 26
Ogni individuo ha diritto allistruzione.
Listruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e
fondamentali. Listruzione elementare deve essere obbligatoria. Listruzione
tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e listruzione
superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
Listruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo
della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti delluomo e
delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza,
lamicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire
lopera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere
di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla
vita culturale della comunità, a godere delle arti e a partecipare al progresso
scientifico ed ai suoi benefici.
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi
morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui
egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale
e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione
possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale
soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
Nellesercizio dei suoi diritti e delle sue libertà,
ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge
per assicurare il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e
per soddisfare le giuste esigenze della morale, dellordine pubblico e del benessere
generale in una società democratica.
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso
essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazione Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere
interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di
esercitare unattività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei
diritti e delle libertà in essa enunciati.