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Convenzione Internazionale sui Diritti dellInfanzia (20 novembre
1989)
Gli Stati parti della presente Convenzione
Considerato che, in conformità ai
princìpi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili,
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace del mondo.
Tenuto presente il fatto che i popoli delle
Nazioni Unite hanno riaffermato, nello Statuto delle Nazioni Unite, la loro fede nei
diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana e hanno deciso
di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in unampia libertà.
Riconosciuto che le Nazioni Unite hanno
proclamato e convenuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomo e nei
Patti internazionali sui diritti umani che ad ogni individuo spettano tutte le libertà ed
i diritti che vi sono enunciati senza distinzione alcuna per ragioni di razza, colore,
sesso, lingua, religione, opinione politica o daltra natura, origine nazionale o
sociale, ricchezza, nascita o altra condizione.
Ricordato che nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dellUomo le Nazioni Unite hanno proclamato che
linfanzia ha diritto a misure speciali di protezione ed assistenza.
Convinti che la famiglia, quale nucleo
fondamentale della società e quale ambiente naturale per la crescita ed il benessere di
tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli debba ricevere lassistenza e la
protezione necessarie per poter assumere pienamente le sue responsabilità
allinterno della comunità.
Riconosciuto che il fanciullo, per il pieno
ed armonioso sviluppo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare, in
unatmosfera di felicità, amore e comprensione.
Considerato che occorre preparare appieno i
fanciulli ad avere una vita individuale nella società, ed allevarlo nello spirito degli
ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite e in particolare nello spirito di
pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, deguaglianza e di solidarietà.
Tenuto presente che la necessità di
accordare speciale protezione al è stata stabilita nella Dichiarazione di Ginevra sui
diritti del fanciullo del 1924 e nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata
dalle Nazioni Unite nel 1959, ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei
Diritti dellUomo, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (in
particolare negli articoli 23 e 24) e nel Patto internazionale sui diritti economici,
sociali e culturali (in particolare nellarticolo 10) e negli statuti e strumenti
pertinenti delle agenzie specializzate e delle organizzazioni internazionali operanti nel
campo della protezione dellinfanzia.
Tenuto presente che come indicato nella
Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dallAssemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20 novembre 1959, "il fanciullo, a causa della sua immaturità
fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali
compresa unadeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita".
Richiamate le disposizioni della
Dichiarazione sui princìpi sociali e giuridici relativi alla protezione e al benessere
dellinfanzia con particolare riferimento allaffidamento e alladozione su
piano nazionale ed internazionale (Risoluzione 41/85 dellAssemblea Generale, del 3
dicembre 1986), dellinsieme di regole minime delle Nazioni Unite per
lamministrazione della giustizia minorile (<<Regole di Bejing>>,
risoluzione 40/33 dellAssemblea Generale del 29 novembre 1985) e della Dichiarazione
sulla protezione delle donne e dei fanciulli nelle situazioni demergenza e di
conflitto armato (Risoluzione 3318 (XXIX) dellAssemblea Generale del 14 dicembre
1974).
Riconosciuto che in tutti i Paesi del mondo
vi sono fanciulli che vivono in condizioni di particolare difficoltà e che è necessario
accordare loro una particolare attenzione.
Riconosciuta limportanza della
cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in
ogni Paese, in particolare nei Paesi in via di sviluppo.
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione
sintende per fanciullo ogni essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a meno
che secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne.
Articolo 2
Gli Stati parti simpegnano a rispettare i diritti che
sono enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo nel proprio
ambito giurisdizionale, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di
sesso, di lingua, di religione, dopinione politica o daltro genere, del
fanciullo o dei suoi genitori o tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale,
della loro ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita o di qualunque altra
condizione.
Gli Stati parti devono adottare ogni misura appropriata per
assicurare che il fanciullo sia protetto contro ogni forma di discriminazione o di
sanzione motivata dallo status, le attività, le opinioni espresse o il credo dei suoi
genitori, dei suoi tutori o di membri della sua famiglia.
Articolo 3
In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che
scaturiscano da istituzioni dassistenza sociale, private o pubbliche, tribunali,
autorità amministrative od organi legislativi, linteresse superiore del fanciullo
deve costituire oggetto di primaria considerazione.
Gli Stati parti simpegnano ad assicurare al fanciullo
la protezione e le cure necessarie al suo benessere, tenuto conto dei diritti e dei doveri
dei suoi genitori, dei suoi tutori legali o di qualsiasi altra persona legalmente
responsabile di esso, e, a tal fine, prenderanno ogni misura appropriata di carattere
legislativo e amministrativo.
Gli Stati parti simpegnano ad assicurare che le
istituzioni, i servizi e le strutture responsabili della cura e della protezione dei
fanciulli siano conformi ai criteri normativi fissati dalle autorità competenti,
particolarmente nei campi della sicurezza e delligiene e per quanto concerne la
consistenza e la qualificazione del loro personale nonché lesistenza di un adeguato
controllo.
Articolo 4
Gli Stati parti simpegnano a adottare
ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa e daltro genere per
dare attuazione ai diritti riconosciuti in questa Convenzione. Per quanto attiene i
diritti economici, sociali e culturali, gli Stati parti adottano tali misure in tutta la
gamma delle risorse di cui dispongono e, alloccorrenza, nel quadro della
cooperazione internazionale.
Articolo 5
Gli stati parti rispettano le responsabilità,
i diritti e i doveri dei genitori o, alloccorrenza, dei membri della famiglia
allargata o della comunità, secondo quanto previsto dalle usanze locali, dei tutori o
delle altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di impartire a
questultimo, in modo consono alle sue capacità evolutive, lorientamento e i
consigli necessari allesercizio dei diritti che gli riconosce la presente
Convenzione.
Articolo 6
Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto
innato alla vita.
Gli Stati parti simpegnano a garantire nella più ampia
misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo 7
Il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente dopo la
nascita e a partire da essa avrà diritto a un nome, ad acquisire una nazionalità e,
nella misura del possibile, a riconoscere i propri genitori ed essere da essi accudito.
Gli Stati parti assicureranno lattuazione di questi
diritti in conformità alle loro legislazioni nazionali e agli obblighi derivanti dagli
strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare in quelle situazioni in
cui il fanciullo si troverebbe altrimenti privo di nazionalità.
Articolo 8
Gli Stati parti simpegnano a rispettare il diritto del
fanciullo di conservare la propria identità, nazionalità, nome e relazioni familiari,
quali riconosciuti per legge, senza interferenze illegali.
Se il fanciullo viene illegalmente privato degli elementi
costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti forniranno adeguata
assistenza e tutela affinché venga sollecitamente ristabilita la sua identità.
Articolo 9
Gli Stati parti devono assicurare che il fanciullo non venga
separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non
decidano, salva la possibilità di presentare ricorsi contro tale decisione
allautorità giudiziaria, in conformità alle leggi e alle procedure applicabili,
che tale separazione risulti necessaria nellinteresse superiore del fanciullo. Una
decisione in tal senso può risultare necessaria in casi particolari, quali quelli in cui
si verifichino episodi di maltrattamento o di negligenza da parte di genitori nei
confronti del fanciullo o, qualora i genitori vivano separati, sia necessario fissare il
luogo e la residenza del fanciullo.
In qualsiasi procedimento relativo ai casi previsti nel
paragrafo 1, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare al
dibattimento e di esporre le loro ragioni.
Gli Stati parti devono rispettare il diritto del fanciullo,
separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di mantenere relazioni personali e
contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario
allinteresse superiore del fanciullo.
Allorquando tale separazione consegua da misure adottate da
uno Stato parte, quale la detenzione, la reclusione, lesilio, la deportazione o la
morte (inclusa la morte per qualsiasi causa sopravvenuta nel corso della detenzione) di
entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, tale Stato parte, su richiesta
fornirà ai genitori, al fanciullo o, alloccorrenza, ad altro membro della famiglia,
le informazioni essenziali relative al luogo in cui si trovino il membro o i membri della
famiglia, a meno che la divulgazione di queste informazioni non risulti pregiudizievole al
benessere del fanciullo. Gli Stati parti devono accertarsi inoltre che la presentazione di
tale domanda non comporti di per sé alcuna conseguenza negativa per la persona o per le
persone interessate.
Articolo 10
In conformità allobbligo che spetta agli Stati parti
in virtù del paragrafo 1 dellarticolo 9, qualunque richiesta presentata da un
fanciullo o dai suoi genitori di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini della
riunificazione della famiglia verrà presa in esame dagli Stati parti in modo favorevole,
con spirito umanitario e sollecitudine. Gli stati parti si accerteranno, inoltre, che la
presentazione di tale domanda non comporti conseguenze negative per i richiedenti e i
membri della loro famiglia.
Un fanciullo i cui genitori risiedano in Stati diversi deve
avere il diritto di mantenere, salvo circostanze eccezionali, relazioni personali e
contatti diretti regolari con entrambi i genitori. A tal fine, e in conformità
allobbligo che spetta agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dellarticolo
9, gli Stati parti simpegnano a rispettare il diritto del fanciullo o dei suoi
genitori di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio, e di far ritorno nel proprio
Paese. Il diritto di lasciare qualsiasi Paese può essere oggetto esclusivamente alle
restrizioni previste dalla legge, che risultino necessarie per proteggere la sicurezza
nazionale, lordine pubblico, la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le
libertà altrui, e che risultino compatibili con gli altri diritti riconosciuti dalla
presente Convenzione.
Articolo 11
Gli Stati parti devono adottare le misure appropriate per
lottare contro i trasferimenti illeciti, allestero, di fanciulli e il loro mancato
rientro (nei Paesi dorigine).
A tal fine, gli Stati parti promuoveranno la conclusione di
accordi bilaterali o multilaterali o ladesione agli accordi esistenti.
Articolo 12
Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di
formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente e in qualsiasi materia,
dando alle opinioni del fanciullo il giusto peso in relazione alla sua età e al suo grado
di maturità.
A tal fine, verrà in particolare offerta al fanciullo la
possibilità di essere ascoltato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo
che lo riguardi, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o unapposita
istituzione, in conformità con le regole di procedura della legislazione nazionale.
Articolo 13
Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo
diritto comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di
ogni genere, a prescindere dalle frontiere, sia verbalmente che per iscritto o a mezzo
stampa o in forma artistica o mediante qualsiasi altro mezzo scelto dal fanciullo.
Lesercizio di questo diritto può essere sottoposto a
talune restrizioni, che però siano soltanto quelle previste dalla legge e quelle
necessarie:
al rispetto dei diritti e della reputazione altrui;
alla salvaguardia della sicurezza nazionale o
dellordine pubblico, della salute o della moralità pubblica.
Articolo 14
Gli Stati parti devono rispettare il diritto del fanciullo
alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
Gli Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere dei
genitori, o alloccorrenza, dei tutori, di guidare il fanciullo nellesercizio
del diritto sopra menzionato in modo consono alle sue capacità evolutive.
La libertà d manifestare la propria religione o le proprie
convinzioni può essere sottoposta solo a quelle limitazioni di legge necessarie a
proteggere lordine pubblico, la sicurezza, la salute e la moralità pubblica, e le
libertà e i diritti fondamentali altrui.
Articolo 15
Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla
libertà di associazione e alla libertà di riunione pacifica.
Lesercizio di questi diritti non può essere sottoposto
a restrizioni di sorta, salvo quelle previste dalla legge e che risultino necessarie in
una società democratica, nellinteresse della sicurezza nazionale, della sicurezza
pubblica o dellordine pubblico, o per proteggere la salute o la moralità pubblica,
o i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16
Nessun fanciullo potrà essere sottoposto a interferenze
arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella
sua corrispondenza, né a lesioni illecite del suo onore e della sua reputazione.
Ogni fanciullo ha diritto a essere tutelato dalla legge
contro tali interferenze o atteggiamenti lesivi
Articolo 17
Gli Stati parti riconoscono limportante
funzione svolta dai mass-media e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso a
informazioni e a programmi provenienti da diverse fonti nazionali e internazionali, in
particolare a quelli che mirano a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale
nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine gli Stati parti devono:
incoraggiare i mass-media a diffondere uninformazione e
programmi che presentino unutilità sociale e culturale per il fanciullo che
risultino conformi allo spirito dellarticolo 29;
incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di
promuovere la produzione, lo scambio e la diffusione di uninformazione e di
programmi di questa natura provenienti da diverse fonti culturali, nazionali e
internazionali;
incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per
ragazzi;
incoraggiare i mass-media a prestare particolare attenzione
ai bisogni linguistici dei fanciulli autoctoni o appartenenti a minoranze;
promuovere lelaborazione di appropriati princìpi
direttivi destinati a tutelare i fanciulli contro linformazione e i programmi che
nuocciano al suo benessere, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 13 e 18
Articolo 18
Gli Stati parti si devono adoperare al massimo per garantire
il riconoscimento del principio secondo cui i genitori hanno comuni responsabilità in
ordine alla crescita e allo sviluppo del fanciullo. La responsabilità di allevare il
fanciullo e di garantire il suo sviluppo spetta in primo luogo ai genitori o,
alloccorrenza, ai tutori. Nellassolvimento del loro compito essi debbono
venire, innanzitutto, guidati dallinteresse superiore del fanciullo.
Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati
nella presente Convenzione, gli Stati parti devono fornire unassistenza adeguata ai
genitori o ai tutori legali nelladempimento delle loro responsabilità in materia di
crescita del fanciullo, e devono assicurare lo sviluppo di istituzioni e servizi per
lassistenza allinfanzia.
Gli Stati parti devono adottare misure per assicurare che i
fanciulli i cui genitori svolgano unattività lavorativa abbiano il diritto di
beneficiare di servizi e di strutture destinati alla vigilanza dellinfanzia, se in
possesso degli appositi requisiti per usufruirne
Articolo 19
Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di natura
legislativa, amministrativa, sociale e educativa per proteggere il fanciullo contro
qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono o negligenza,
maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, mentre è sotto la tutela dei
suoi genitori, o di uno di essi, del tutore o dei tutori o di chiunque altro se ne prenda
cura.
Tali misure protettive comprenderanno, alloccorrenza,
procedure efficaci per listituzione di programmi sociali miranti a fornire
lappoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali è affidato, nonché per altre
forme di prevenzione e ai fini di identificazione, di rapporto, di ricorso,
dinchiesta, di trattamenti e di procedimenti nei casi di maltrattamento del
fanciullo di cui sopra e potranno, altresì, comprendere procedure dintervento
giudiziario.
Articolo 20
Un fanciullo che venga privato, permanentemente o
temporaneamente, del suo ambiente familiare o che nel suo proprio interesse non possa
essere lasciato in tale ambiente, avrà diritto a speciale protezione e assistenza da
parte dello Stato.
Gli Stati parti debbono garantire a tale fanciullo una forma
di cura e assistenza alternativa in conformità alla loro legislazione nazionale.
Tale assistenza alternativa può comprendere, tra
laltro, laffidamento, la <<kafala>> prevista dalla legge
islamica, ladozione o, in caso di necessità, la sistemazione in idonee istituzioni
per linfanzia. Nella scelta di queste soluzioni, si terrà debito conto della
necessità di garantire una certa continuità nelleducazione del fanciullo, nonché
della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21
Gli Stati parti che riconoscono e/o autorizzano
il sistema delladozione devono accertarsi che linteresse superiore del
fanciullo costituisca la principale preoccupazione in materia e devono:
assicurare che ladozione del fanciullo venga
autorizzata solo dalle autorità competenti che verifichino, in conformità alla legge e
alle procedure applicabili e sulla base di tutte le informazioni pertinenti e attendibili,
che ladozione possa aver luogo tenuto conto della situazione del fanciullo rispetto
ai genitori, ai parenti e ai tutori e che, alloccorrenza, le persone interessate
abbiano dato il loro assenso consapevole alladozione, dopo essersi avvalse delle
consultazioni e consigli necessari in materia;
riconoscere che ladozione in un altro Paese può essere
considerato un mezzo alternativo di assistenza al fanciullo, qualora questi non possa
trovare accoglienza in una famiglia affidataria o adottiva nel proprio Paese
dorigine, o non possa trovare nel suddetto Paese unaltra soddisfacente
sistemazione;
assicurare, in caso dadozione in altro Paese che il
fanciullo fruisca di misure di tutela e di condizioni equivalenti a quelle esistenti nel
caso di adozione a livello nazionale;
prendere tutte le debite misure atte a garantire che,
nelladozione in un altro Paese, la sistemazione del fanciullo non comporti un lucro
finanziario illecito per quanti vi siano implicati;
perseguire gli obiettivi del presente articolo attraverso la
stipula di accordi bilaterali o multilaterali e compiere ogni sforzo in questo contesto
per garantire che la sistemazione del fanciullo in un altro Paese venga seguita dalle
autorità o dagli organi competenti.
Articolo 22
Gli Stati parti devono prendere appropriate misure per
garantire al fanciullo che cerchi di ottenere lo status di rifugiato, o che sia
considerato rifugiato in virtù delle leggi, procedure internazionali o interne, che sia
solo o accompagnato dai genitori o da qualsiasi altra persona, la fruizione di
unadeguata protezione ed assistenza umanitaria per consentirgli strumenti
internazionali relativi ai diritti umani o di carattere umanitario, di cui i suddetti
Stati siano parti.
A tal fine, gli Stati parti devono fornire la cooperazione,
che riterranno necessaria, ad ogni sforzo compiuto dalle Nazioni Unite e dalle altre
organizzazioni intergovernative e non governative competenti che collaborano con
lOrganizzazione delle Nazioni Unite per proteggere ed aiutare i fanciulli che si
trovino in simili condizioni e per rintracciare i genitori o altri membri della famiglia
di qualsiasi fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie alla
riunificazione della famiglia. Nei casi in cui non vengano ritrovati né i genitori, né
alcun altro membro della famiglia, devessere accordata al fanciullo, in base ai
principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di cui fruisca
qualunque fanciullo privato per qualsiasi ragione, temporaneamente o permanentemente,
dellambiente familiare.
Articolo 23
Gli Stati parti riconoscono che un fanciullo fisicamente o
mentalmente disabile deve godere di una vita soddisfacente che garantisca la sua dignità,
che promuova la sua autonomia e faciliti la sua partecipazione attiva alla vita della
comunità.
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo disabile cure
speciali e incoraggeranno e garantiranno la concessione, nella misura delle risorse
disponibili, ai fanciulli disabili in possesso degli appositi requisiti e a quanti se ne
prendano cura, dellassistenza di cui sia stata fatta richiesta e che risulti
adeguata alle condizioni del fanciullo e alle specifiche condizioni dei genitori o di
altri che si prendano cura di lui.
In relazione ai particolari bisogni di un fanciullo disabile,
lassistenza fornita in conformità al paragrafo 2 sarà gratuita, ogni qualvolta
risulti possibile, tenuto conto delle risorse finanziarie dei genitori o di quanti abbiano
cura del fanciullo, e sarà intesa a assicurare che il fanciullo disabile possa
efficacemente disporre e usufruire di istruzione, addestramento, cure sanitarie, servizi
di riabilitazione, preparazione a un impiego e occasioni di svago tendenti a far
raggiungere al fanciullo lintegrazione sociale e lo sviluppo individuale più
completo possibile, incluso lo sviluppo culturale e spirituale.
Gli Stati parti devono promuovere, nello spirito della
cooperazione internazionale, lo scambio di informazioni adeguate nel campo delle cure
sanitarie preventive, del trattamento medio, psicologico e funzionale del fanciullo
disabile tra cui la diffusione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i
servizi di formazione professionale, nonché laccesso a questi dati, allo scopo di
consentire agli Stati parti di migliorare le loro capacità e competenze e di ampliare la
loro esperienza in questi settori. A questo proposito, particolare attenzione sarà
rivolta alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo.
Articolo 24
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al
godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale e alla fruizione
di cure mediche riabilitative. Gli Stati parti devono sforzarsi di garantire che il
fanciullo non sia privato del diritto di beneficiare di tali servizi.
Gli Stati parti si sforzano di perseguire la piena attuazione
di questo diritto e in particolare devono prendere misure appropriate per:
ridurre il tasso di mortalità neonatale e infantile;
garantire a tutti i fanciulli la necessaria assistenza e cure
mediche, con particolare riguardo allo sviluppo e ai servizi sanitari di base;
combattere le malattie e la malnutrizione nel quadro delle
cure mediche di base mediante, tra laltro, lutilizzo di tecniche prontamente
disponibili e la fornitura di adeguati alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenuto
conto dei rischi dinquinamento ambientale;
garantire appropriate cure mediche alle madri in stato di
gravidanza;
garantire che tutti i membri della società, in particolare i
genitori e i fanciulli, siano informati sulluso di conoscenze di base circa la
salute e la nutrizione infantile, i vantaggi dellallattamento materno, ligiene
personale e ambientale, la prevenzione degli incidenti, e beneficino di un aiuto che
consenta loro di avvalersi di queste informazioni;
sviluppare la medicina preventiva, leducazione dei
genitori e linformazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.
Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci e
appropriate per abolire le pratiche tradizionali che possono risultare pregiudizievoli
alla salute dei fanciulli.
Gli Stati parti simpegnano a promuovere e a
incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di garantire progressivamente la
piena realizzazione del diritto riconosciuto in questo articolo. A tal fine saranno tenuti
in particolare considerazione i bisogni dei Paesi in via di sviluppo.
Articolo 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo
sottoposto dalle autorità competenti a cure, prevenzione o trattamento fisico o mentale,
il diritto a un riesame periodico di tale trattamento e di qualsiasi altra circostanza
relativa alla sua sistemazione.
Articolo 26
Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di
beneficiare della sicurezza sociale, nonché delle assicurazioni sociali, e devono
prendere misure necessarie perché questo diritto venga pienamente realizzato in
conformità alla loro legislazione interna.
Tali prestazioni dovrebbero essere garantite, quando il caso
lo richieda, tenuto conto delle risorse e delle specifiche condizioni del fanciullo e
delle persone responsabili del suo mantenimento nonché di ogni altra considerazione
pertinente in materia per quanto concerne la richiesta di prestazioni fatte dal fanciullo
o a suo nome.
Articolo 27
Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un
livello di vita sufficiente tale da garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale,
morale e sociale.
I genitori o le altre persone aventi cura del fanciullo hanno
primariamente la responsabilità di assicurare, nei limiti delle loro possibilità e delle
loro disponibilità finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del
fanciullo.
Gli Stati parti, sulla base delle condizioni nazionali e dei
loro mezzi, devono prendere le misure opportune per assistere i genitori del fanciullo o
chi ne sia responsabile nellattuazione di questo diritto e, in caso di necessità,
devono fornire unassistenza materiale e programmi di supporto, in particolare per
quel che riguarda la nutrizione, il vestiario e lalloggio.
Gli Stati parti adotteranno appropriate misure al fine di
assicurarsi della possibilità di garantire il sostentamento del fanciullo da parte dei
genitori o di altre persone aventi una responsabilità finanziaria a tale riguardo, sia
sul proprio territorio che allestero. In particolare, allorquando la persona avente
una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo viva in un Paese diverso, gli
Stati parti promuoveranno il ricorso ad accordi internazionali nonché la stipula di
trattati in materia e ladozione di altri appropriati strumenti.
Articolo 28
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere
uneducazione e, nellottica della progressiva piena realizzazione di tale
diritto e sulla base di eguali opportunità, devono in particolare:
rendere listruzione primaria gratuita e obbligatoria
per tutti;
promuovere lo sviluppo di varie forme distruzione
secondaria sia generale che professionale, renderle utilizzabili e accessibili a tutti i
fanciulli, e adottare misure appropriate quali lintroduzione della gratuità
dellinsegnamento e lofferta di unassistenza finanziaria nei casi di
necessità;
rendere listruzione superiore accessibile a tutti sulla
base delle capacità, con ogni mezzo appropriato;
rendere linformazione educativa e lorientamento
professionale disponibile e alla portata di tutti i fanciulli;
prendere provvedimenti atti a incoraggiare la regolare
frequenza scolastica e la riduzione dei tassi dabbandono.
Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata per
assicurare che la disciplina scolastica venga impartita rispettando la dignità umana del
fanciullo e in conformità alla presente Convenzione.
Gli Stati parti devono promuovere e favorire la cooperazione
internazionale in materia deducazione, in particolare al fine di contribuire
alleliminazione dellignoranza e dellanalfabetismo nel mondo intero e
facilitando laccesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi
dinsegnamento. A questo proposito i bisogni dei Paesi in via di sviluppo devono
essere tenuti in particolare considerazione.
Articolo 29
Gli Stati parti concordano sul fatto che leducazione
del fanciullo deve avere come finalità:
di promuovere lo sviluppo della personalità del fanciullo,
dei suoi talenti, delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutto larco delle sue
potenzialità;
di inculcare nel fanciullo il rispetto dei diritti
delluomo e delle libertà fondamentali, e dei princìpi enunciati nello Statuto
delle Nazioni Unite;
di inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua
identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori
nazionali del Paese in cui vive, del Paese di cui è originario e delle civiltà diverse
dalla propria;
di preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità
della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza,
di uguaglianza tra i sessi e di amicizia fra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e
religiosi, e persone di origine autoctona;
di inculcare nel fanciullo il rispetto per lambiente
naturale.
Nessuna disposizione del presente articolo o
dellarticolo 28 deve essere interpretata quale interferenza nella libertà degli
individui e degli Enti di creare e dirigere istituzioni educative, a condizione che i
princìpi enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che
listruzione impartita in tali istituti risulti conforme alle norme minime prescritte
dallo Stato.
Articolo 30
Negli Stati in cui esistano minoranze etniche,
religiose o linguistiche o persone di origine autoctona, il fanciullo che appartenga a una
di queste minoranze, o che si autoctono, non deve essere privato del diritto di avere la
propria vita culturale, di professare o praticare la propria religione o di avvalersi
della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.
Articolo 31
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo
e allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età, e a
partecipare liberamente alla vita culturale e artistica.
Gli Stati parti devono rispettare e promuovere il diritto del
fanciullo a partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano
lorganizzazione di adeguate attività di natura ricreativa, artistica e culturale in
condizioni deguaglianza.
Articolo 32
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo a essere
protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che
interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute o per il suo
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
Gli Stati parti devono prendere misure di natura legislativa,
amministrativa, sociale e educativa per garantire lapplicazione di questo articolo.
A tal fine, e tenuto conto delle disposizioni pertinenti di altri strumenti
internazionali, gli Stati parti devono in particolare:
fissare letà minima per essere ammessi ad un impiego;
stabilire unappropriata disciplina in materia di orario
e di condizioni di lavoro;
stabilire pene o altre sanzioni adeguate per garantire
leffettiva applicazione di questo articolo.
Articolo 33
Gli Stati parti devono adottare ogni
appropriata misura di carattere legislativo, amministrativo, sociale e educativo, per
proteggere i fanciulli contro luso illecito di stupefacenti e di sostanze
psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire
limpiego di fanciulli nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze.
Articolo 34
Gli Stati parti simpegnano a proteggere
il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale. A tal fine
gli Stati parti devono prendere in particolare ogni misura adeguata sul piano nazionale,
bilaterale e multilaterale, per prevenire:
linduzione o la coercizione di un fanciullo per
coinvolgerlo/a in attività sessuali illecite;
lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in altre
pratiche sessuali illecite;
lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali
pornografici.
Articolo 35
Gli Stati parti devono prendere ogni misura
appropriata sul piano nazionale, bilaterale e multilaterale per prevenire il rapimento, la
vendita o il traffico di fanciulli a qualsiasi fine o sotto qualunque forma
Articolo 36
Gli Stati parti devono proteggere il fanciullo
contro ogni forma di sfruttamento pregiudizievole a qualsiasi aspetto del suo benessere
Articolo 37
Gli Stati parti simpegnano a garantire che:
nessun fanciullo sia soggetto a tortura o a trattamenti o
punizioni crudeli, inumani o degradanti; né la pena capitale, né lergastolo senza
possibilità di liberazione, debbano essere decretati per reati commessi da persone in
età inferiore ai diciotto anni;
nessun fanciullo debba essere privato della sua libertà
illegalmente o arbitrariamente. Larresto, la detenzione o limprigionamento di
un fanciullo devono essere utilizzati esclusivamente come misura estrema, e per il periodo
più breve possibile;
qualsiasi fanciullo privato della libertà debba essere
trattato con umanità e rispetto per la dignità umana, e secondo modalità che tengano
conto delle persone della sua età. In particolare qualsiasi fanciullo privato della
libertà devessere detenuto separato dagli adulti, a meno che la soluzione contraria
non sia considerata preferibile nellinteresse superiore del fanciullo, e deve avere
il diritto di mantenere i contatti con la propria famiglia attraverso la corrispondenza e
visite, salvo circostanze particolari;
qualsiasi fanciullo privato della libertà debba avere il
diritto di potersi prontamente avvalere dellassistenza legale o di qualsiasi altra
natura, nonché del diritto di contestare la legittimità di tale privazione di libertà
davanti a un tribunale o unaltra autorità competente, indipendente e imparziale, e
il diritto a una rapida decisione sul suo caso.
Articolo 38
Gli Stati parti simpegnano a rispettare e a garantire
il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario applicabili nei casi di
conflitto armato, e la cui tutela si estenda ai fanciulli.
Gli Stati parti devono adottare ogni possibile misura per
garantire che nessuna persona in età inferiore ai quindici anni prenda direttamente parte
alle ostilità.
Gli Stati parti devono astenersi dal reclutare nelle forze
armate qualsiasi persona che abbia compiuto il quindicesimo anno detà ma non ancora
il diciottesimo, gli Stati parti si sforzeranno di dare precedenza ai più anziani.
In conformità allobbligo che spetta loro in virtù del
diritto internazionale, di proteggere la popolazione civile durante i conflitti armati,
gli Stati parti devono prendere ogni possibile misura per garantire cura e protezione ai
fanciulli colpiti da un conflitto armato.
Articolo 39
Gli Stati parti adotteranno ogni adeguato
provvedimento al fine di agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento
sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento o di
sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, inumana
o degradante, o di conflitto armato. Tale recupero e reinserimento avrà luogo in un
ambiente che favorisca la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del
fanciullo.
Articolo 40
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo
sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento
tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo
rispetto per i diritti delluomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della
sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di
fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a questultima.
A tal fine, e tenendo conto delle pertinenti disposizioni
degli strumenti internazionali, gli Stati parti devono garantire in particolare che:
nessun fanciullo sia perseguitato, accusato o riconosciuto
colpevole di aver infranto la legge penale a causa di atti od omissioni che non erano
vietati dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commessi;
affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato
penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
di essere ritenuto innocente fino a quando la sua
colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
di essere informato il prima possibile e direttamente,
oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate
contro di lui, e di beneficiare di unassistenza legale o di ogni altra assistenza
appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
che il suo caso sia giudicato senza indugio da
unautorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di
un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza
appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò
non sia ritenuto contrario allinteresse preminente del fanciullo a causa in
particolare della sua età o della sua situazione;
di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi
colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa
e linterrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, di
poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi
unautorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale,
in conformità con la legge;
di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non
comprende o parla la lingua utilizzata;
che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte la
fasi della procedura.
Gli Stati parti si sforzano di promuovere ladozione di
leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate
specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso
reato, e in particolare simpegneranno a:
fissare unetà minima al di sotto della quale si
presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;
adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e
auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie
rimanendo tuttavia inteso che i diritti delluomo e le garanzie legali debbono essere
integralmente rispettate.
Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in
particolar modo le cure, lorientamento, la supervisione, i consigli, la libertà
condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e
professionale, nonché soluzioni alternative allassistenza istituzionale, in vista
di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia
alla loro situazione, sia al reato.
Articolo 41
Nessuna delle disposizioni della presente
Convenzione pregiudica disposizioni più propizie allattuazione dei diritti del
fanciullo che sia contenuta:
nella legislazione di uno Stato parte, oppure
nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
Articolo 42
Gli Stati parti simpegnano a far
largamente conoscere i princìpi e le disposizioni della presente Convenzione con mezzi
attivi e adeguati sia agli adulti, sia ai fanciulli.
Articolo 43
Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti
nellesecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione,
è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni qui sotto
indicate.
Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e
riconosciuta competenza nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono
eletti dagli Stati parti, tra i loro cittadini, e partecipano a titolo personale, secondo
il criterio di unequa ripartizione geografica e in considerazione dei principali
ordinamenti giuridici.
I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una
lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un
candidato tra i suoi cittadini.
La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si
svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione,
il segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite inviterà, per
iscritto, gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi
il Segretario Generale stabilirà lelenco alfabetico delle persone designate, con
lindicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco
agli Stati parti della presente Convenzione.
Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli
Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la sede dellOrganizzazione
delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato
da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono
il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e
votanti.
I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono
rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri
eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali
cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo
la prima elezione.
In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato
oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le
sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura
nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino
alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dellapprovazione del
Comitato.
Il comitato adotta il suo regolamento interno.
Il comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
Le riunioni del Comitato si svolgono, normalmente, presso la
Sede dellOrganizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato
determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce, di regola, ogni anno. La durata delle
sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti
alla presente Convenzione, sotto riserva dellapprovazione dellAssemblea
Generale.
10 bis Il Segretario Generale delle Nazioni
Unite fornirà il personale necessario a i locali atti ad assicurare lefficace
adempimento delle funzioni del comitato ai sensi della presente Convenzione.
Con lapprovazione dellAssemblea Generale, i
membri del Comitato istituito ai sensi della presente Convenzione, riceveranno emolumenti
prelevati sul bilancio delle Nazioni Unite nelle modalità e alle condizioni stabilite
dallAssemblea Generale
Gli Stati parti prendono a loro carico le spese relative alo
svolgimento delle riunioni degli Stati parti e del Comitato compreso il rimborso alle
Nazioni Unite di ogni spesa, quale i costi del personale e dei locali, sostenuta dalle
Nazioni Unite ai sensi del paragrafo 10 bis di questo articolo
Articolo 44
Gli Stati parti simpegnano a sottoporre al Comitato,
tramite il Segretario Generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui
provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella
presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:
entro due anni a decorrere dalla data dellentrata in
vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
in seguito, ogni cinque anni.
I rapporti, compilati in applicazione del presente articolo
indicheranno i fattori e le eventuali difficoltà che impediscono agli Stati parti di
assolvere pienamente gli obblighi previsti nella presente Convenzione. I rapporti devono
anche contenere informazioni sufficienti che consentano al Comitato di avere unidea
precisa in merito allattuazione della Convenzione nel Paese in esame.
Gli Stati parte che abbiano presentato un rapporto iniziale
completo non sono tenuti nei successivi rapporti , trasmessi ai sensi del paragrafo 1.b a
ripetere le informazioni di base precedentemente fornite.
Il Comitato può richiedere agli Stati parti ogni ulteriore
informazione relativa allapplicazione della Convenzione.
Il Comitato sottopone, ogni due anni, allAssemblea
generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del
Comitato.
Gli Stati parti simpegneranno a garantire unampia
diffusione ai loro rapporti nei propri Paesi.
Articolo 45
Al fine di promuovere lattuazione
effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore
oggetto della Convenzione:
le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite
per lInfanzia (UNICEF) e altri organi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi
rappresentare nellesame dellattuazione di quelle disposizioni della presente
Convenzione che rientrano nellambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le
Istituzioni Specializzate, lUNICEF e ogni altro organismo competente che riterrà
appropriato, a dare pareri specializzati sullattuazione della Convenzione in settori
di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni
Specializzate, lUNICEF e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a
dare pareri specializzati sullattuazione della Convenzione in settori di competenza
dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate,
lUNICEF e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti
sullattuazione della Convenzione in settori che rientrano nellambito delle
loro attività;
il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle
Istituzioni Specializzate, allUNICEF e agli organismi competenti ogni rapporto degli
Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che
indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del
Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
il Comitato può raccomandare allAssemblea Generale di
chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni
specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
il Comitato può formulare suggerimenti e raccomandazioni
generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli artt. 44 e 45 della
presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad
ogni Stato parte interessato e sottoposti allAssemblea Generale insieme a eventuali
osservazioni degli Stati parti.
Articolo 46
Articolo 47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica.
Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale
dellOrganizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 48
La presente Convenzione rimarrà aperta
alladesione di qualsiasi Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso
il Segretario Generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 49
La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo
giorno successivo alla data del deposito, presso il Segretario Generale
dellOrganizzazione delle Nazioni Unite, del ventesimo strumento di ratifica o di
adesione.
Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente
Convenzione o che vi aderiranno, dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di
adesione, la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito dello strumento
di ratifica o di adesione da parte di tale Stato.
Articolo 50
Ogni Stato può proporre un emendamento e depositarne il
testo presso il Segretario Generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite. Il
Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la
richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine
dellesame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere
dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a
favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici
dellOrganizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza
degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione
allAssemblea Generale.
Ogni emendamento adottato, in conformità con le disposizioni
del paragrafo 1 del presente articolo, entra in vigore dopo essere stato approvato
dallAssemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due
terzi degli Stati parti.
Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore
obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti
restano vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti
precedenti da essi accettati.
Articolo 51
Il Segretario Generale dellOrganizzazione delle Nazioni
Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve apposte dagli
Stati al momento della ratifica o delladesione.
Non sono autorizzate riserve incompatibili con loggetto
e le finalità della presente Convenzione.
Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento per
mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale dellOrganizzazione delle
Nazioni Unite, che ne informerà tutti gli Stati parti. Tale notifica avrà effetto alla
data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.
Articolo 52
Ogni Stato parte può denunciare la presente
Convenzione mediante notifica scritta al Segretario Generale dellOrganizzazione
delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della
notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 53
Il Segretario Generale dellOrganizzazione
delle Nazioni Unite è il depositario della presente Convenzione.
Articolo 54
Loriginale della presente Convenzione, i
cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente
fede, sarà depositata presso il Segretario Generale dellOrganizzazione delle
Nazioni Unite.
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In fede quindi i sottoscritti plenipotenziari,
debitamente a ciò autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente
Convenzione.
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