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Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia (20 novembre 1989)

Gli Stati parti della presente Convenzione

Considerato che, in conformità ai princìpi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace del mondo.

Tenuto presente il fatto che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nello Statuto delle Nazioni Unite, la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in un’ampia libertà.

Riconosciuto che le Nazioni Unite hanno proclamato e convenuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani che ad ogni individuo spettano tutte le libertà ed i diritti che vi sono enunciati senza distinzione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o d’altra natura, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione.

Ricordato che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto a misure speciali di protezione ed assistenza.

Convinti che la famiglia, quale nucleo fondamentale della società e quale ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli debba ricevere l’assistenza e la protezione necessarie per poter assumere pienamente le sue responsabilità all’interno della comunità.

Riconosciuto che il fanciullo, per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare, in un’atmosfera di felicità, amore e comprensione.

Considerato che occorre preparare appieno i fanciulli ad avere una vita individuale nella società, ed allevarlo nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite e in particolare nello spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, d’eguaglianza e di solidarietà.

Tenuto presente che la necessità di accordare speciale protezione al è stata stabilita nella Dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo del 1924 e nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dalle Nazioni Unite nel 1959, ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (in particolare negli articoli 23 e 24) e nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (in particolare nell’articolo 10) e negli statuti e strumenti pertinenti delle agenzie specializzate e delle organizzazioni internazionali operanti nel campo della protezione dell’infanzia.

Tenuto presente che come indicato nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, "il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa un’adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita".

Richiamate le disposizioni della Dichiarazione sui princìpi sociali e giuridici relativi alla protezione e al benessere dell’infanzia con particolare riferimento all’affidamento e all’adozione su piano nazionale ed internazionale (Risoluzione 41/85 dell’Assemblea Generale, del 3 dicembre 1986), dell’insieme di regole minime delle Nazioni Unite per l’amministrazione della giustizia minorile (<<Regole di Bejing>>, risoluzione 40/33 dell’Assemblea Generale del 29 novembre 1985) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli nelle situazioni d’emergenza e di conflitto armato (Risoluzione 3318 (XXIX) dell’Assemblea Generale del 14 dicembre 1974).

Riconosciuto che in tutti i Paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni di particolare difficoltà e che è necessario accordare loro una particolare attenzione.

Riconosciuta l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in ogni Paese, in particolare nei Paesi in via di sviluppo.

Hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione s’intende per fanciullo ogni essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a meno che secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne.

Articolo 2

  1. Gli Stati parti s’impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, d’opinione politica o d’altro genere, del fanciullo o dei suoi genitori o tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita o di qualunque altra condizione.

  2. Gli Stati parti devono adottare ogni misura appropriata per assicurare che il fanciullo sia protetto contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivata dallo status, le attività, le opinioni espresse o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di membri della sua famiglia.

Articolo 3

  1. In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni d’assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative od organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione.

  2. Gli Stati parti s’impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, tenuto conto dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori legali o di qualsiasi altra persona legalmente responsabile di esso, e, a tal fine, prenderanno ogni misura appropriata di carattere legislativo e amministrativo.

  3. Gli Stati parti s’impegnano ad assicurare che le istituzioni, i servizi e le strutture responsabili della cura e della protezione dei fanciulli siano conformi ai criteri normativi fissati dalle autorità competenti, particolarmente nei campi della sicurezza e dell’igiene e per quanto concerne la consistenza e la qualificazione del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4

Gli Stati parti s’impegnano a adottare ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa e d’altro genere per dare attuazione ai diritti riconosciuti in questa Convenzione. Per quanto attiene i diritti economici, sociali e culturali, gli Stati parti adottano tali misure in tutta la gamma delle risorse di cui dispongono e, all’occorrenza, nel quadro della cooperazione internazionale.

Articolo 5

Gli stati parti rispettano le responsabilità, i diritti e i doveri dei genitori o, all’occorrenza, dei membri della famiglia allargata o della comunità, secondo quanto previsto dalle usanze locali, dei tutori o delle altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di impartire a quest’ultimo, in modo consono alle sue capacità evolutive, l’orientamento e i consigli necessari all’esercizio dei diritti che gli riconosce la presente Convenzione.

Articolo 6

  1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita.

  2. Gli Stati parti s’impegnano a garantire nella più ampia misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Articolo 7

  1. Il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente dopo la nascita e a partire da essa avrà diritto a un nome, ad acquisire una nazionalità e, nella misura del possibile, a riconoscere i propri genitori ed essere da essi accudito.

  2. Gli Stati parti assicureranno l’attuazione di questi diritti in conformità alle loro legislazioni nazionali e agli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare in quelle situazioni in cui il fanciullo si troverebbe altrimenti privo di nazionalità.

Articolo 8

  1. Gli Stati parti s’impegnano a rispettare il diritto del fanciullo di conservare la propria identità, nazionalità, nome e relazioni familiari, quali riconosciuti per legge, senza interferenze illegali.

  2. Se il fanciullo viene illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti forniranno adeguata assistenza e tutela affinché venga sollecitamente ristabilita la sua identità.

Articolo 9

  1. Gli Stati parti devono assicurare che il fanciullo non venga separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, salva la possibilità di presentare ricorsi contro tale decisione all’autorità giudiziaria, in conformità alle leggi e alle procedure applicabili, che tale separazione risulti necessaria nell’interesse superiore del fanciullo. Una decisione in tal senso può risultare necessaria in casi particolari, quali quelli in cui si verifichino episodi di maltrattamento o di negligenza da parte di genitori nei confronti del fanciullo o, qualora i genitori vivano separati, sia necessario fissare il luogo e la residenza del fanciullo.

  2. In qualsiasi procedimento relativo ai casi previsti nel paragrafo 1, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare al dibattimento e di esporre le loro ragioni.

  3. Gli Stati parti devono rispettare il diritto del fanciullo, separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario all’interesse superiore del fanciullo.

  4. Allorquando tale separazione consegua da misure adottate da uno Stato parte, quale la detenzione, la reclusione, l’esilio, la deportazione o la morte (inclusa la morte per qualsiasi causa sopravvenuta nel corso della detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, tale Stato parte, su richiesta fornirà ai genitori, al fanciullo o, all’occorrenza, ad altro membro della famiglia, le informazioni essenziali relative al luogo in cui si trovino il membro o i membri della famiglia, a meno che la divulgazione di queste informazioni non risulti pregiudizievole al benessere del fanciullo. Gli Stati parti devono accertarsi inoltre che la presentazione di tale domanda non comporti di per sé alcuna conseguenza negativa per la persona o per le persone interessate.

Articolo 10

  1. In conformità all’obbligo che spetta agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 9, qualunque richiesta presentata da un fanciullo o dai suoi genitori di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini della riunificazione della famiglia verrà presa in esame dagli Stati parti in modo favorevole, con spirito umanitario e sollecitudine. Gli stati parti si accerteranno, inoltre, che la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze negative per i richiedenti e i membri della loro famiglia.

  2. Un fanciullo i cui genitori risiedano in Stati diversi deve avere il diritto di mantenere, salvo circostanze eccezionali, relazioni personali e contatti diretti regolari con entrambi i genitori. A tal fine, e in conformità all’obbligo che spetta agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 9, gli Stati parti s’impegnano a rispettare il diritto del fanciullo o dei suoi genitori di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio, e di far ritorno nel proprio Paese. Il diritto di lasciare qualsiasi Paese può essere oggetto esclusivamente alle restrizioni previste dalla legge, che risultino necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui, e che risultino compatibili con gli altri diritti riconosciuti dalla presente Convenzione.

Articolo 11

  1. Gli Stati parti devono adottare le misure appropriate per lottare contro i trasferimenti illeciti, all’estero, di fanciulli e il loro mancato rientro (nei Paesi d’origine).

  2. A tal fine, gli Stati parti promuoveranno la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali o l’adesione agli accordi esistenti.

Articolo 12

  1. Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente e in qualsiasi materia, dando alle opinioni del fanciullo il giusto peso in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.

  2. A tal fine, verrà in particolare offerta al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un’apposita istituzione, in conformità con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Articolo 13

  1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, a prescindere dalle frontiere, sia verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica o mediante qualsiasi altro mezzo scelto dal fanciullo.

  2. L’esercizio di questo diritto può essere sottoposto a talune restrizioni, che però siano soltanto quelle previste dalla legge e quelle necessarie:

  1. al rispetto dei diritti e della reputazione altrui;

  2. alla salvaguardia della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubblica.

Articolo 14

  1. Gli Stati parti devono rispettare il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

  2. Gli Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere dei genitori, o all’occorrenza, dei tutori, di guidare il fanciullo nell’esercizio del diritto sopra menzionato in modo consono alle sue capacità evolutive.

  3. La libertà d manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere sottoposta solo a quelle limitazioni di legge necessarie a proteggere l’ordine pubblico, la sicurezza, la salute e la moralità pubblica, e le libertà e i diritti fondamentali altrui.

Articolo 15

  1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunione pacifica.

  2. L’esercizio di questi diritti non può essere sottoposto a restrizioni di sorta, salvo quelle previste dalla legge e che risultino necessarie in una società democratica, nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o dell’ordine pubblico, o per proteggere la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16

  1. Nessun fanciullo potrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a lesioni illecite del suo onore e della sua reputazione.

  2. Ogni fanciullo ha diritto a essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o atteggiamenti lesivi

Articolo 17

Gli Stati parti riconoscono l’importante funzione svolta dai mass-media e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso a informazioni e a programmi provenienti da diverse fonti nazionali e internazionali, in particolare a quelli che mirano a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine gli Stati parti devono:

  1. incoraggiare i mass-media a diffondere un’informazione e programmi che presentino un’utilità sociale e culturale per il fanciullo che risultino conformi allo spirito dell’articolo 29;

  2. incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di promuovere la produzione, lo scambio e la diffusione di un’informazione e di programmi di questa natura provenienti da diverse fonti culturali, nazionali e internazionali;

  3. incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per ragazzi;

  4. incoraggiare i mass-media a prestare particolare attenzione ai bisogni linguistici dei fanciulli autoctoni o appartenenti a minoranze;

  5. promuovere l’elaborazione di appropriati princìpi direttivi destinati a tutelare i fanciulli contro l’informazione e i programmi che nuocciano al suo benessere, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 13 e 18

Articolo 18

  1. Gli Stati parti si devono adoperare al massimo per garantire il riconoscimento del principio secondo cui i genitori hanno comuni responsabilità in ordine alla crescita e allo sviluppo del fanciullo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di garantire il suo sviluppo spetta in primo luogo ai genitori o, all’occorrenza, ai tutori. Nell’assolvimento del loro compito essi debbono venire, innanzitutto, guidati dall’interesse superiore del fanciullo.

  2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti devono fornire un’assistenza adeguata ai genitori o ai tutori legali nell’adempimento delle loro responsabilità in materia di crescita del fanciullo, e devono assicurare lo sviluppo di istituzioni e servizi per l’assistenza all’infanzia.

  3. Gli Stati parti devono adottare misure per assicurare che i fanciulli i cui genitori svolgano un’attività lavorativa abbiano il diritto di beneficiare di servizi e di strutture destinati alla vigilanza dell’infanzia, se in possesso degli appositi requisiti per usufruirne

Articolo 19

  1. Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa, sociale e educativa per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, mentre è sotto la tutela dei suoi genitori, o di uno di essi, del tutore o dei tutori o di chiunque altro se ne prenda cura.

  2. Tali misure protettive comprenderanno, all’occorrenza, procedure efficaci per l’istituzione di programmi sociali miranti a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali è affidato, nonché per altre forme di prevenzione e ai fini di identificazione, di rapporto, di ricorso, d’inchiesta, di trattamenti e di procedimenti nei casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra e potranno, altresì, comprendere procedure d’intervento giudiziario.

Articolo 20

  1. Un fanciullo che venga privato, permanentemente o temporaneamente, del suo ambiente familiare o che nel suo proprio interesse non possa essere lasciato in tale ambiente, avrà diritto a speciale protezione e assistenza da parte dello Stato.

  2. Gli Stati parti debbono garantire a tale fanciullo una forma di cura e assistenza alternativa in conformità alla loro legislazione nazionale.

  3. Tale assistenza alternativa può comprendere, tra l’altro, l’affidamento, la <<kafala>> prevista dalla legge islamica, l’adozione o, in caso di necessità, la sistemazione in idonee istituzioni per l’infanzia. Nella scelta di queste soluzioni, si terrà debito conto della necessità di garantire una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Articolo 21

Gli Stati parti che riconoscono e/o autorizzano il sistema dell’adozione devono accertarsi che l’interesse superiore del fanciullo costituisca la principale preoccupazione in materia e devono:

  1. assicurare che l’adozione del fanciullo venga autorizzata solo dalle autorità competenti che verifichino, in conformità alla legge e alle procedure applicabili e sulla base di tutte le informazioni pertinenti e attendibili, che l’adozione possa aver luogo tenuto conto della situazione del fanciullo rispetto ai genitori, ai parenti e ai tutori e che, all’occorrenza, le persone interessate abbiano dato il loro assenso consapevole all’adozione, dopo essersi avvalse delle consultazioni e consigli necessari in materia;

  2. riconoscere che l’adozione in un altro Paese può essere considerato un mezzo alternativo di assistenza al fanciullo, qualora questi non possa trovare accoglienza in una famiglia affidataria o adottiva nel proprio Paese d’origine, o non possa trovare nel suddetto Paese un’altra soddisfacente sistemazione;

  3. assicurare, in caso d’adozione in altro Paese che il fanciullo fruisca di misure di tutela e di condizioni equivalenti a quelle esistenti nel caso di adozione a livello nazionale;

  4. prendere tutte le debite misure atte a garantire che, nell’adozione in un altro Paese, la sistemazione del fanciullo non comporti un lucro finanziario illecito per quanti vi siano implicati;

  5. perseguire gli obiettivi del presente articolo attraverso la stipula di accordi bilaterali o multilaterali e compiere ogni sforzo in questo contesto per garantire che la sistemazione del fanciullo in un altro Paese venga seguita dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

  1. Gli Stati parti devono prendere appropriate misure per garantire al fanciullo che cerchi di ottenere lo status di rifugiato, o che sia considerato rifugiato in virtù delle leggi, procedure internazionali o interne, che sia solo o accompagnato dai genitori o da qualsiasi altra persona, la fruizione di un’adeguata protezione ed assistenza umanitaria per consentirgli strumenti internazionali relativi ai diritti umani o di carattere umanitario, di cui i suddetti Stati siano parti.

  2. A tal fine, gli Stati parti devono fornire la cooperazione, che riterranno necessaria, ad ogni sforzo compiuto dalle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative e non governative competenti che collaborano con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovino in simili condizioni e per rintracciare i genitori o altri membri della famiglia di qualsiasi fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie alla riunificazione della famiglia. Nei casi in cui non vengano ritrovati né i genitori, né alcun altro membro della famiglia, dev’essere accordata al fanciullo, in base ai principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di cui fruisca qualunque fanciullo privato per qualsiasi ragione, temporaneamente o permanentemente, dell’ambiente familiare.

Articolo 23

  1. Gli Stati parti riconoscono che un fanciullo fisicamente o mentalmente disabile deve godere di una vita soddisfacente che garantisca la sua dignità, che promuova la sua autonomia e faciliti la sua partecipazione attiva alla vita della comunità.

  2. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo disabile cure speciali e incoraggeranno e garantiranno la concessione, nella misura delle risorse disponibili, ai fanciulli disabili in possesso degli appositi requisiti e a quanti se ne prendano cura, dell’assistenza di cui sia stata fatta richiesta e che risulti adeguata alle condizioni del fanciullo e alle specifiche condizioni dei genitori o di altri che si prendano cura di lui.

  3. In relazione ai particolari bisogni di un fanciullo disabile, l’assistenza fornita in conformità al paragrafo 2 sarà gratuita, ogni qualvolta risulti possibile, tenuto conto delle risorse finanziarie dei genitori o di quanti abbiano cura del fanciullo, e sarà intesa a assicurare che il fanciullo disabile possa efficacemente disporre e usufruire di istruzione, addestramento, cure sanitarie, servizi di riabilitazione, preparazione a un impiego e occasioni di svago tendenti a far raggiungere al fanciullo l’integrazione sociale e lo sviluppo individuale più completo possibile, incluso lo sviluppo culturale e spirituale.

  4. Gli Stati parti devono promuovere, nello spirito della cooperazione internazionale, lo scambio di informazioni adeguate nel campo delle cure sanitarie preventive, del trattamento medio, psicologico e funzionale del fanciullo disabile tra cui la diffusione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a questi dati, allo scopo di consentire agli Stati parti di migliorare le loro capacità e competenze e di ampliare la loro esperienza in questi settori. A questo proposito, particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo.

Articolo 24

  1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale e alla fruizione di cure mediche riabilitative. Gli Stati parti devono sforzarsi di garantire che il fanciullo non sia privato del diritto di beneficiare di tali servizi.

  2. Gli Stati parti si sforzano di perseguire la piena attuazione di questo diritto e in particolare devono prendere misure appropriate per:

  1. ridurre il tasso di mortalità neonatale e infantile;

  2. garantire a tutti i fanciulli la necessaria assistenza e cure mediche, con particolare riguardo allo sviluppo e ai servizi sanitari di base;

  3. combattere le malattie e la malnutrizione nel quadro delle cure mediche di base mediante, tra l’altro, l’utilizzo di tecniche prontamente disponibili e la fornitura di adeguati alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenuto conto dei rischi d’inquinamento ambientale;

  4. garantire appropriate cure mediche alle madri in stato di gravidanza;

  5. garantire che tutti i membri della società, in particolare i genitori e i fanciulli, siano informati sull’uso di conoscenze di base circa la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi dell’allattamento materno, l’igiene personale e ambientale, la prevenzione degli incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta loro di avvalersi di queste informazioni;

  6. sviluppare la medicina preventiva, l’educazione dei genitori e l’informazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.

  1. Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci e appropriate per abolire le pratiche tradizionali che possono risultare pregiudizievoli alla salute dei fanciulli.

  2. Gli Stati parti s’impegnano a promuovere e a incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di garantire progressivamente la piena realizzazione del diritto riconosciuto in questo articolo. A tal fine saranno tenuti in particolare considerazione i bisogni dei Paesi in via di sviluppo.

Articolo 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo sottoposto dalle autorità competenti a cure, prevenzione o trattamento fisico o mentale, il diritto a un riesame periodico di tale trattamento e di qualsiasi altra circostanza relativa alla sua sistemazione.

Articolo 26

  1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, nonché delle assicurazioni sociali, e devono prendere misure necessarie perché questo diritto venga pienamente realizzato in conformità alla loro legislazione interna.

  2. Tali prestazioni dovrebbero essere garantite, quando il caso lo richieda, tenuto conto delle risorse e delle specifiche condizioni del fanciullo e delle persone responsabili del suo mantenimento nonché di ogni altra considerazione pertinente in materia per quanto concerne la richiesta di prestazioni fatte dal fanciullo o a suo nome.

Articolo 27

  1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente tale da garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

  2. I genitori o le altre persone aventi cura del fanciullo hanno primariamente la responsabilità di assicurare, nei limiti delle loro possibilità e delle loro disponibilità finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

  3. Gli Stati parti, sulla base delle condizioni nazionali e dei loro mezzi, devono prendere le misure opportune per assistere i genitori del fanciullo o chi ne sia responsabile nell’attuazione di questo diritto e, in caso di necessità, devono fornire un’assistenza materiale e programmi di supporto, in particolare per quel che riguarda la nutrizione, il vestiario e l’alloggio.

  4. Gli Stati parti adotteranno appropriate misure al fine di assicurarsi della possibilità di garantire il sostentamento del fanciullo da parte dei genitori o di altre persone aventi una responsabilità finanziaria a tale riguardo, sia sul proprio territorio che all’estero. In particolare, allorquando la persona avente una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo viva in un Paese diverso, gli Stati parti promuoveranno il ricorso ad accordi internazionali nonché la stipula di trattati in materia e l’adozione di altri appropriati strumenti.

Articolo 28

  1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un’educazione e, nell’ottica della progressiva piena realizzazione di tale diritto e sulla base di eguali opportunità, devono in particolare:

  1. rendere l’istruzione primaria gratuita e obbligatoria per tutti;

  2. promuovere lo sviluppo di varie forme d’istruzione secondaria sia generale che professionale, renderle utilizzabili e accessibili a tutti i fanciulli, e adottare misure appropriate quali l’introduzione della gratuità dell’insegnamento e l’offerta di un’assistenza finanziaria nei casi di necessità;

  3. rendere l’istruzione superiore accessibile a tutti sulla base delle capacità, con ogni mezzo appropriato;

  4. rendere l’informazione educativa e l’orientamento professionale disponibile e alla portata di tutti i fanciulli;

  5. prendere provvedimenti atti a incoraggiare la regolare frequenza scolastica e la riduzione dei tassi d’abbandono.

  1. Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata per assicurare che la disciplina scolastica venga impartita rispettando la dignità umana del fanciullo e in conformità alla presente Convenzione.

  2. Gli Stati parti devono promuovere e favorire la cooperazione internazionale in materia d’educazione, in particolare al fine di contribuire all’eliminazione dell’ignoranza e dell’analfabetismo nel mondo intero e facilitando l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi d’insegnamento. A questo proposito i bisogni dei Paesi in via di sviluppo devono essere tenuti in particolare considerazione.

Articolo 29

  1. Gli Stati parti concordano sul fatto che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità:

  1. di promuovere lo sviluppo della personalità del fanciullo, dei suoi talenti, delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutto l’arco delle sue potenzialità;

  2. di inculcare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dei princìpi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite;

  3. di inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese in cui vive, del Paese di cui è originario e delle civiltà diverse dalla propria;

  4. di preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia fra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi, e persone di origine autoctona;

  5. di inculcare nel fanciullo il rispetto per l’ambiente naturale.

  1. Nessuna disposizione del presente articolo o dell’articolo 28 deve essere interpretata quale interferenza nella libertà degli individui e degli Enti di creare e dirigere istituzioni educative, a condizione che i princìpi enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l’istruzione impartita in tali istituti risulti conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 30

Negli Stati in cui esistano minoranze etniche, religiose o linguistiche o persone di origine autoctona, il fanciullo che appartenga a una di queste minoranze, o che si autoctono, non deve essere privato del diritto di avere la propria vita culturale, di professare o praticare la propria religione o di avvalersi della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Articolo 31

  1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età, e a partecipare liberamente alla vita culturale e artistica.

  2. Gli Stati parti devono rispettare e promuovere il diritto del fanciullo a partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione di adeguate attività di natura ricreativa, artistica e culturale in condizioni d’eguaglianza.

Articolo 32

  1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo a essere protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

  2. Gli Stati parti devono prendere misure di natura legislativa, amministrativa, sociale e educativa per garantire l’applicazione di questo articolo. A tal fine, e tenuto conto delle disposizioni pertinenti di altri strumenti internazionali, gli Stati parti devono in particolare:

  1. fissare l’età minima per essere ammessi ad un impiego;

  2. stabilire un’appropriata disciplina in materia di orario e di condizioni di lavoro;

  3. stabilire pene o altre sanzioni adeguate per garantire l’effettiva applicazione di questo articolo.

Articolo 33

    Gli Stati parti devono adottare ogni appropriata misura di carattere legislativo, amministrativo, sociale e educativo, per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire l’impiego di fanciulli nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze.

Articolo 34

    Gli Stati parti s’impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale. A tal fine gli Stati parti devono prendere in particolare ogni misura adeguata sul piano nazionale, bilaterale e multilaterale, per prevenire:

  1. l’induzione o la coercizione di un fanciullo per coinvolgerlo/a in attività sessuali illecite;

  2. lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illecite;

  3. lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali pornografici.

Articolo 35

    Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata sul piano nazionale, bilaterale e multilaterale per prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di fanciulli a qualsiasi fine o sotto qualunque forma

Articolo 36

    Gli Stati parti devono proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento pregiudizievole a qualsiasi aspetto del suo benessere

Articolo 37 

Gli Stati parti s’impegnano a garantire che:

  1. nessun fanciullo sia soggetto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; né la pena capitale, né l’ergastolo senza possibilità di liberazione, debbano essere decretati per reati commessi da persone in età inferiore ai diciotto anni;

  2. nessun fanciullo debba essere privato della sua libertà illegalmente o arbitrariamente. L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere utilizzati esclusivamente come misura estrema, e per il periodo più breve possibile;

  3. qualsiasi fanciullo privato della libertà debba essere trattato con umanità e rispetto per la dignità umana, e secondo modalità che tengano conto delle persone della sua età. In particolare qualsiasi fanciullo privato della libertà dev’essere detenuto separato dagli adulti, a meno che la soluzione contraria non sia considerata preferibile nell’interesse superiore del fanciullo, e deve avere il diritto di mantenere i contatti con la propria famiglia attraverso la corrispondenza e visite, salvo circostanze particolari;

  4. qualsiasi fanciullo privato della libertà debba avere il diritto di potersi prontamente avvalere dell’assistenza legale o di qualsiasi altra natura, nonché del diritto di contestare la legittimità di tale privazione di libertà davanti a un tribunale o un’altra autorità competente, indipendente e imparziale, e il diritto a una rapida decisione sul suo caso.

Articolo 38

  1. Gli Stati parti s’impegnano a rispettare e a garantire il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario applicabili nei casi di conflitto armato, e la cui tutela si estenda ai fanciulli.

  2. Gli Stati parti devono adottare ogni possibile misura per garantire che nessuna persona in età inferiore ai quindici anni prenda direttamente parte alle ostilità.

  3. Gli Stati parti devono astenersi dal reclutare nelle forze armate qualsiasi persona che abbia compiuto il quindicesimo anno d’età ma non ancora il diciottesimo, gli Stati parti si sforzeranno di dare precedenza ai più anziani.

  4. In conformità all’obbligo che spetta loro in virtù del diritto internazionale, di proteggere la popolazione civile durante i conflitti armati, gli Stati parti devono prendere ogni possibile misura per garantire cura e protezione ai fanciulli colpiti da un conflitto armato.

Articolo 39

Gli Stati parti adotteranno ogni adeguato provvedimento al fine di agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento o di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante, o di conflitto armato. Tale recupero e reinserimento avrà luogo in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Articolo 40

  1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima.

  2. A tal fine, e tenendo conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali, gli Stati parti devono garantire in particolare che:

  1. nessun fanciullo sia perseguitato, accusato o riconosciuto colpevole di aver infranto la legge penale a causa di atti od omissioni che non erano vietati dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commessi;

  2. affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

    1. di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

    2. di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un’assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

    3. che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all’interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

    4. di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

    5. qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, di poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi un’autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;

    6. di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o parla la lingua utilizzata;

    7. che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte la fasi della procedura.

  1. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolare s’impegneranno a:

  1. fissare un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

  2. adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell’uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

  1. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l’orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione, sia al reato.

Articolo 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all’attuazione dei diritti del fanciullo che sia contenuta:

  1. nella legislazione di uno Stato parte, oppure

  2. nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

 

SECONDA PARTE

Articolo 42

    Gli Stati parti s’impegnano a far largamente conoscere i princìpi e le disposizioni della presente Convenzione con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti, sia ai fanciulli.

Articolo 43

  1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell’esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni qui sotto indicate.

  2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e riconosciuta competenza nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti, tra i loro cittadini, e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

  3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

  4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà, per iscritto, gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario Generale stabilirà l’elenco alfabetico delle persone designate, con l’indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti della presente Convenzione.

  5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

  6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

  7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell’approvazione del Comitato.

  8. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

  9. Il comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

  10. Le riunioni del Comitato si svolgono, normalmente, presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce, di regola, ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell’approvazione dell’Assemblea Generale.

  11. 10 bis Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornirà il personale necessario a i locali atti ad assicurare l’efficace adempimento delle funzioni del comitato ai sensi della presente Convenzione.

  12. Con l’approvazione dell’Assemblea Generale, i membri del Comitato istituito ai sensi della presente Convenzione, riceveranno emolumenti prelevati sul bilancio delle Nazioni Unite nelle modalità e alle condizioni stabilite dall’Assemblea Generale

  13. Gli Stati parti prendono a loro carico le spese relative alo svolgimento delle riunioni degli Stati parti e del Comitato compreso il rimborso alle Nazioni Unite di ogni spesa, quale i costi del personale e dei locali, sostenuta dalle Nazioni Unite ai sensi del paragrafo 10 bis di questo articolo

Articolo 44

  1. Gli Stati parti s’impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

    1. entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;

    2. in seguito, ogni cinque anni.

  1. I rapporti, compilati in applicazione del presente articolo indicheranno i fattori e le eventuali difficoltà che impediscono agli Stati parti di assolvere pienamente gli obblighi previsti nella presente Convenzione. I rapporti devono anche contenere informazioni sufficienti che consentano al Comitato di avere un’idea precisa in merito all’attuazione della Convenzione nel Paese in esame.

  2. Gli Stati parte che abbiano presentato un rapporto iniziale completo non sono tenuti nei successivi rapporti , trasmessi ai sensi del paragrafo 1.b a ripetere le informazioni di base precedentemente fornite.

  3. Il Comitato può richiedere agli Stati parti ogni ulteriore informazione relativa all’applicazione della Convenzione.

  4. Il Comitato sottopone, ogni due anni, all’Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

  5. Gli Stati parti s’impegneranno a garantire un’ampia diffusione ai loro rapporti nei propri Paesi.

Articolo 45

    Al fine di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

  1. le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF) e altri organi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare nell’esame dell’attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell’ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, l’UNICEF e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull’attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, l’UNICEF e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull’attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, l’UNICEF e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull’attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell’ambito delle loro attività;

  2. il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, all’UNICEF e agli organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

  3. il Comitato può raccomandare all’Assemblea Generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;

  4. il Comitato può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli artt. 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all’Assemblea Generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.

 

TERZA PARTE

Articolo 46

    La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47

    La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 48

    La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di qualsiasi Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 49

  1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito, presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

  2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno, dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di tale Stato.

Articolo 50

  1. Ogni Stato può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell’esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea Generale.

  2. Ogni emendamento adottato, in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

  3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti restano vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Articolo 51

  1. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve apposte dagli Stati al momento della ratifica o dell’adesione.

  2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità della presente Convenzione.

  3. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento per mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informerà tutti gli Stati parti. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

Articolo 52

    Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 53

    Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della presente Convenzione.

Articolo 54

    L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

    ***

    In fede quindi i sottoscritti plenipotenziari, debitamente a ciò autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.