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Dichiarazione dei diritti del fanciullo (20 novembre 1959) Preambolo Considerato che, nello Statuto, i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato la loro fede nei diritti fondamentali delluomo e nella dignità e nel valore della persona umana, e che essi si sono dichiarati decisi a favorire il progresso sociale e a instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà; Considerato che, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che tutti possono godere di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, dorigine nazionale o sociale, di condizioni economiche, di nascita o di ogni altra condizione. Considerato che il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa unadeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita; Considerato che la necessità di tale particolare protezione è stata enunciata nella Dichiarazione del 1924 sui diritti del fanciullo ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomo come anche negli statuti specializzati e delle Organizzazioni internazionali che si dedicano al benessere dellinfanzia; Considerato che lumanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessa. Lassemblea Generale Proclama la presente Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo affinché esso abbia uninfanzia felice e possa godere, nellinteresse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; invita i genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurarne il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di altre misure da adottarsi gradualmente in applicazione dei seguenti princìpi. Principio primo: il fanciullo deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Questi diritti debbono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza eccezione alcuna, e senza distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, lorigine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione, sia che si riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia. Principio secondo: il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e di dignità. Nelladozione delle leggi rivolte a tal fine, la considerazione determinante deve essere il superiore interesse del fanciullo. Principio terzo: il fanciullo ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e una nazionalità. Principio quarto: il fanciullo deve beneficare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono essere assicurate, a lui e alla madre le cure mediche e le protezioni sociali adeguate, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita. Il fanciullo ha diritto ad unalimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate. Principio quinto: il fanciullo che si trova in una situazione di minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere il trattamento, leducazione e le cure speciali di cui esso abbisogna per il suo stato o la sua condizione. Principio sesto: il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera daffetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre. La società e i poteri pubblici hanno il dovere di aver cura particolare dei fanciulli senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. E desiderabile che alle famiglie numerose siano concessi sussidi statali o altre provvidenze per il mantenimento dei figli. Principio settimo: il fanciullo ha diritto a uneducazione, che, almeno a livello elementare devessere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di uneducazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del fanciullo devessere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori. Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto. Principio ottavo: in tutte le circostanze, il fanciullo devessere fra i primi a ricevere protezione e soccorso. Principio nono: il fanciullo devessere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non devessere sottoposto a nessuna forma di tratta. Il fanciullo non devessere inserito nellattività produttiva prima di aver raggiunto unetà minima adatta. In nessun caso devessere costretto o autorizzato ad assumere unoccupazione o un impiego che nuocciano alla sua salute o che ostacolino il suo sviluppo fisico, mentale, o morale. Principio decimo: il fanciullo devessere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa e ad ogni altra forma di discriminazione. Devessere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili. |