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Patto internazionale sui diritti economici,
sociali e culturali
Gli Stati parti del presente Patto,
Considerando che, in conformità ai principi enunciati
nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i
membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il
fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità
inerente alla persona umana;
Riconosciuto che, in conformità alla
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, lideale dellessere umano
libero, che goda della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito
soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di usufruire dei
propri diritti economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti civili e
politici;
Considerato che lo Statuto delle Nazioni
Unite impone agli stati lobbligo di promuovere il rispetto e losservanza
universale dei diritti e delle libertà delluomo;
Considerato infine che lindividuo, in quanto ha dei
doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a
sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto;
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In
virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono
liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre
liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio
degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul
principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può
essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che
sono responsabili dellamministrazione dei territori non autonomi e di territori in
amministrazione fiduciaria, debbono promuovere lattuazione del diritto di
autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni
dello Statuto delle Nazioni Unite
Articolo 2
Ciascuno degli Stati parti del presente Patto simpegna
a operare, sia individualmente, sia attraverso lassistenza e la cooperazione
internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse
di cui dispone, al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati,
compresa in particolare ladozione di misure legislative, la piena attuazione dei
diritti riconosciuti nel presente Patto.
Gli Stati parti del presente Patto simpegnano a
garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione
alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione,
lopinione politica o qualsiasi altra opinione, lorigine nazionale o sociale,
la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.
I Paesi in via di sviluppo, tenuto il debito conto dei
diritti delluomo e delle rispettive economie nazionali, possono determinare in quale
misura essi garantiranno, a individui non aventi la loro cittadinanza, i diritti economici
riconosciuti nel presente Patto.
Articolo 3
Gli Stati parti del presente patto
simpegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento
di tutti i diritti economici, sociali e culturali enunciati nel presente Patto.
Articolo 4
Gli Stati parti del presente Patto riconoscono
che, nellassicurare il godimento dei diritti in conformità del presente Patto, lo
Stato potrà assoggettarli esclusivamente a quei limiti che siano stabiliti per legge,
soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura di tali diritti e
unicamente allo scopo di promuovere il benessere generale in una società democratica.
Articolo 5
Nessuna disposizione del presente Patto può essere
interpretata nel senso dimplicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo
dintraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o
delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di
quanto è previsto nel Patto stesso.
Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali
delluomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Paese in virtù di leggi, convenzioni,
regolamenti o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non
li riconosce o li riconosce in minor misura.
Articolo 6
Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto al
lavoro, che implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnare
la vita con un lavoro liberamente scelto o accettato, e prenderanno le misure appropriate
per garantire tale diritto.
Le misure che ciascuno degli Stati parti del presente Patto
dovrà prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno
programmi dorientamento e formazione tecnica e professionale, nonché
lelaborazione di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo
economico, sociale e culturale e un pieno impiego produttivo, in condizioni che
salvaguardino le fondamentali libertà politiche ed economiche degli individui.
Articolo 7
Gli Stati parti del presente Patto riconoscono
il diritto di ogni individuo di usufruire di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le
quali garantiscano in particolare:
la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori come
minimo:
un equo salario e uneguale remunerazione per un lavoro
di eguale valore, senza distinzione dalcun genere; in particolare devono essere
garantite alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con
uneguale remunerazione per un eguale lavoro;
unesistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in
conformità alle disposizioni del presente Patto;
la sicurezza e ligiene del lavoro
la possibilità uguale per tutti dessere promossi, nel
rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senzaltra considerazione
che non sia quella dellanzianità di servizio e delle attitudini personali;
il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore
di lavoro, e delle ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni
festivi.
Articolo 8
Gli Stati parti del presente Patto simpegnano a
garantire:
il diritto di ogni individuo di costituire con altri dei
sindacati e di aderire al sindacato di sua scelta, fatte salve soltanto le regole
stabilite dallorganizzazione interessata, al fine di promuovere e tutelare i propri
interessi economici e sociali. Lesercizio di questo diritto non può essere
sottoposto a restrizioni che non siano stabilite dalla legge e che non siano necessarie,
in una società democratica, nellinteresse della sicurezza nazionale o
dellordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;
il diritto dei sindacati di formare federazioni o
confederazioni nazionali e il diritto di queste di costituire organizzazioni sindacali
internazionali o di aderirvi;
il diritto dei sindacati di esercitare liberamente la loro
attività, senza altre limitazioni che quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie
in una società democratica nellinteresse della sicurezza nazionale o
dellordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;
il diritto di sciopero, purché esso venga esercitato in
conformità alle leggi di ciascun Paese.
Il presente articolo non impedisce dimporre restrizioni
legali allesercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della
polizia o dellamministrazione dello Stato.
Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli
Stati parti della Convenzione del 1948 dellOrganizzazione Internazionale del lavoro,
concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, ad adottare misure
legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o
ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.
Articolo 9
Gli Stati parti del presente Patto riconoscono
il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni
sociali.
Articolo 10
Gli Stati parti del presente Patto riconoscono
che:
La protezione e lassistenza più ampia possibile devono
essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società,
in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del
mantenimento e delleducazione di figli a suo carico. Il matrimonio devessere
celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi.
Una protezione speciale devessere accordata alle madri
per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno
beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato
da adeguate prestazioni di sicurezza sociale.
Speciali misure di protezione e dassistenza devono
essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna
per ragione di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere
protetti contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori
pregiudizievoli per la loro moralità o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o
tali da nuocere al loro normale sviluppo, devessere punito dalla legge. Gli Stati
devono altresì fissare limiti detà al di sotto dei quali il lavoro salariato di
manodopera infantile sarà vietato e punito dalla legge.
Articolo 11
Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto
dogni individuo a un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, che
includa alimentazione, vestiario e alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo
delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare
lattuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine limportanza essenziale
della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso.
Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto
fondamentale dogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente
e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche programmi
concreti, che siano necessarie:
per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di
distribuzione delle derrate alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze
tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della nutrizione, e
lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire l'accrescimento e
lutilizzazione più efficaci delle risorse naturali;
per assicurare unequa distribuzione delle risorse
alimentari mondiali in relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei Paesi
importatori quanto dei Paesi esportatori di derrate alimentari.
Articolo 12
Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto
dogni individuo a usufruire delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che
sia in grado di conseguire.
Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno
prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle
necessarie ai seguenti fini:
la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità
infantile, nonché il sano sviluppo dei fanciulli;
il miglioramento di tutti gli aspetti delligiene
ambientale e industriale;
la profilassi, la cura e il controllo delle malattie
epidemiche, endemiche, professionali e daltro genere;
la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi
medici e assistenza medica in caso di malattia.
Articolo 13
Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto
dogni individuo allistruzione. Essi convengono sul fatto che listruzione
deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e
rafforzare il rispetto per i diritti delluomo e le libertà fondamentali. Essi
convengono inoltre che listruzione deve porre tutti gli individui in grado di
partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la
comprensione, la tolleranza e lamicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi
razziali, etnici o religiosi e incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni
Unite per il mantenimento della pace.
Gli Stati parti del presente Patto, al fine dassicurare
la piena attuazione di questo diritto, riconoscono che:
listruzione primaria devessere obbligatoria e
accessibile gratuitamente a tutti;
listruzione secondaria, nelle sue diverse forme,
inclusa listruzione secondaria tecnica e professionale, devessere resa
generale e accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, e in particolare mediante
linstaurazione progressiva dellistruzione gratuita;
listruzione superiore devessere resa accessibile
a tutti su un piano duguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni
mezzo a ciò idoneo, e in particolare mediante linstaurazione progressiva
dellistruzione gratuita;
listruzione di base devessere incoraggiata o
intensificata, nella misura del possibile, a beneficio degli individui che non hanno
ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso;
deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di
scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un
continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante.
Gli Stati parti del presente Patto simpegnano a
rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i
figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai
requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia
distruzione, e di curare leducazione religiosa e morale dei figli in
conformità alle proprie convinzioni.
Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata
nel senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e
dirigere istituti distruzione, purché i principi enunciati nel primo paragrafo di
questo articolo vengano rispettati e listruzione impartita in tali istituti sia
conforme ai requisiti fondamentali che possano essere prescritti dallo Stato.
Articolo 14
Ogni Stato del presente Patto che, al momento
di diventarne parte, non sia stato ancora in grado di assicurare nel territorio
metropolitano o in altri territori soggetti alla sua giurisdizione, lobbligatorietà
e la gratuità dellistruzione primaria, simpegna a elaborare e approvare,
entro due anni, un piano particolareggiato di misure al fine di applicare
progressivamente, in un ragionevole numero di anni fissato dal piano stesso, il principio
dellistruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti.
Articolo 15
Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto
dogni individuo:
a partecipare alla vita culturale;
a usufruire dei benefici del progresso scientifico e delle
sue applicazioni;
a usufruire della tutela degli interessi morali e materiali
scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia
lautore.
Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno
prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle
necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura.
Gli Stati parti del presente Patto simpegnano a
rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e lattività
creativa.
Gli Stati parti del presente Patto riconoscono i benefici che
risulteranno dallincoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla
collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale.
Articolo 16
Gli Stati parti del presente Patto simpegnano a
presentare, in conformità alle disposizioni di questa parte del Patto, dei rapporti sulle
misure che essi avranno preso e sui progressi compiuti al fine di conseguire il rispetto
dei diritti riconosciuti nel Patto.
Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale
delle Nazioni Unite, che ne trasmette copie al Consiglio Economico e Sociale per esame, in
conformità alle disposizioni del presente Patto. Il Segretario generale delle Nazioni
Unite trasmette altresì agli istituti specializzati copie dei rapporti, o delle parti
pertinenti di questi, inviati dagli Stati parti del presente Patto che siano anche membri
di detti istituti specializzati, in quanto tali rapporti, o parti di rapporti, riguardino
questioni rientranti nella competenza di quegli istituti ai sensi dei rispettivi statuti.
Articolo 17
Gli Stati parti del presente Patto debbono presentare i loro
rapporti a intervalli di tempo, secondo un programma che verrà stabilito dal Consiglio
Economico e Sociale entro un anno dallentrata in vigore del presente Patto, dopo
aver consultato gli Stati parti e gli istituti specializzati interessati.
I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che
influiscono sul grado di adempimento degli obblighi previsti nel presente Patto.
Qualora informazioni pertinenti siano già state fornite alle
Nazioni Unite o ad un istituto specializzato da uno Stato parte del presente Patto, non
sarà necessario fornire nuovamente tali informazioni, ma sarà sufficiente un riferimento
preciso alle informazioni già date.
Articolo 18
In virtù delle competenze ad esso conferite
dallo Statuto delle Nazioni Unite nel campo dei diritti delluomo e delle libertà
fondamentali, il Consiglio Economico e Sociale può concludere accordi con gli istituti
specializzati, ai fini della presentazione da parte loro di rapporti sui progressi
compiuti nel conseguire il rispetto delle disposizioni del presente Patto che rientrano
nellambito delle loro attività. Questi rapporti possono includere ragguagli circa
le decisioni e raccomandazioni adottate dagli organi competenti degli istituti
specializzati in merito a tale attuazione.
Articolo 19
Il Consiglio Economico e Sociale può trasmettere alla
Commissione dei diritti delluomo a fini di studio e perché formuli raccomandazioni
dordine generale o, eventualmente, per informazione, i rapporti relativi ai diritti
delluomo presentati dagli Stati in conformità agli articoli 16 e 17 e i rapporti
concernenti i diritti delluomo, presentati dagli istituti specializzati in
conformità allart. 18.
Articolo 20
Gli Stati parti del presente Patto e gli
istituti specializzati interessati possono presentare al Consiglio Economico e Sociale
osservazioni su qualunque raccomandazione dordine generale fatta in base
allart.19 o su qualunque menzione di una raccomandazione dordine generale che
figuri in un rapporto della Commissione dei diritti delluomo o in un documento
menzionato in tale rapporto.
Articolo 21
Il Consiglio Economico e Sociale può
presentare di quando in quando allAssemblea generale rapporti contenenti
raccomandazioni di carattere generale e un riassunto delle informazioni ricevute dagli
stati parti del presente Patto e dagli istituti specializzati sulle misure prese e sui
progressi compiuti nel conseguire il rispetto generale dei diritti riconosciuti nel
presente Patto.
Articolo 22
Il Consiglio Economico e Sociale può
sottoporre allattenzione di altri organi delle Nazioni Unite, dei loro organi
sussidiari e degli istituti specializzati competenti a prestare a prestare assistenza
tecnica, qualsiasi questione risultante dai rapporti menzionati in questa parte del
presente Patto, che possa essere utile a tali organismi per decidere, ciascuno nel proprio
ambito di competenza, sullopportunità di misure internazionali idonee a contribuire
allefficace progressiva attuazione del presente Patto.
Articolo 23
Gli Stati parti del presente Patto convengono
che le misure dordine internazionale miranti allattuazione dei diritti
riconosciuti nel patto stesso comprendono, in particolare, la conclusione di convenzioni,
ladozione di raccomandazioni, la prestazione dassistenza tecnica e
lorganizzazione, di concerto con i governi interessati, di riunioni regionali e di
riunioni tecniche a fini di consultazione e di studio.
Articolo 24
Nessuna disposizione del presente Patto può
essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e
degli statuti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle
Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente
Patto.
Articolo 25
Nessuna disposizione del presente Patto può
essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di usufruire e
disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.
Articolo 26
Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro
delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni
stato parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, nonché di qualsiasi
altro stato che sia invitato allAssemblea Generale delle Nazioni Unite a divenire
parte del presente patto.
Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di
ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Il presente Patto sarà aperto alladesione di qualsiasi
Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo.
Ladesione sarà effettuata mediante deposito di uno
strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti
gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di
ogni strumento di ratifica o di adesione
Articolo 27
Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data
del deposito, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, del trentacinquesimo
strumento di adesione.
Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o
vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di
adesione, il patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da
parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 28
Le disposizioni del presente Patto si
applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati
federati.
Articolo 29
Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un
emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il
Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del
presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una
conferenza degli Stati parti per esaminare delle proposte e metterle ai voti. Se almeno un
terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario
generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento
approvato dalla maggioranza degli stati presenti e votanti alla conferenza sarà
sottoposto allapprovazione dellAssemblea generale delle Nazioni Unite.
Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati
approvati dallAssemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità
alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati
parti del presente Patto.
Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno
vincolanti per gli stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri stati parti
rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento
anteriore che essi abbiano accettato.
Articolo 30
Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai
sensi del paragrafo 5 dellarticolo 26, il segretario generale delle Nazioni Unite
informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo:
delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di
ratifica e di adesione depositati in conformità allarticolo 26;
della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in
conformità allarticolo 27, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti
ai sensi dellarticolo 29.
Articolo 31
Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese,
russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni
Unite.
Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie
autentiche del presente Patto a tutti gli Stati indicati allarticolo 26.
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