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Patto internazionale sui diritti civili e
politici
Gli Stati parti del presente Patto,
Considerato che, in conformità ai principi
enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a
tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce
il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che, in conformità alla
Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomo, lideale dellessere umano
libero, che usufruisca delle libertà civili e politiche e della libertà dal timore e
dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali
permettano a ognuno di usufruire dei propri diritti civili e politici, nonché dei propri
diritti economici, sociali e culturali;
Considerato che lo Statuto delle Nazioni
Unite impone agli Stati lobbligo di promuovere il rispetto e losservanza
universale dei diritti e delle libertà delluomo;
Considerato infine che lindividuo, in
quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è
tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente
Patto;
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In
virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono
liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre
liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio
degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul
principio del mutuo interesse, e del diritto internazionale. In nessun caso un popolo può
essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che
sono responsabili dellamministrazione di territori non autonomi e di territori in
amministrazione fiduciaria, debbono promuovere lattuazione del diritto di
autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni
dello statuto delle Nazioni Unite.
Articolo 2
Ciascuno degli Stati parti del presente Patto simpegna
a rispettare e a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano
sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza
distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la
religione, lopinione politica o qualsiasi altra opinione, lorigine nazionale o
sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.
Ciascuno degli stati parti del presente Patto simpegna
a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del
presente Patto, i passi per ladozione delle misure legislative o daltro genere
che possono occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto,
qualora non vi provvedano già le misure, legislative e daltro genere, in vigore.
Ciascuno degli Stati parti del presente Patto simpegna
a:
garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà
riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di
ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti
nellesercizio delle loro funzioni ufficiali;
garantire che lautorità competente, giudiziaria,
amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi
dellordinamento giuridico dello stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e
sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria;
garantire che le autorità competenti diano esecuzione a
qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi.
Articolo 3
Gli Stati parti del presente Patto
simpegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica
nellusufruire di tutti i diritti civili e politici enunciati nel presente Patto.
Articolo 4
In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci
lesistenza della nazione e venga proclamato un atto ufficiale, gli Stati parti del
presente Patto possono prendere misure le quali deroghino agli obblighi imposti dal
presente Patto, nei limiti in cui la situazione, strettamente, lo esiga, e purché tali
misure non siano incompatibili con altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto
internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul
colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sullordine sociale.
La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli
articoli 6, 7, 8 (paragrafi 1 e 2), 11, 15, 16 e 18.
Ogni Stato parte del presente Patto che si avvalga del
diritto di deroga deve informare immediatamente, tramite il segretario generale delle
Nazioni Unite, gli altri Stati parti del presente Patto sia delle disposizioni alle quali
ha derogato sia dei motivi che hanno provocato la deroga. Una nuova comunicazione
devessere fatta, per lo stesso tramite, alla data in cui la deroga medesima viene
fatta cessare.
Articolo 5
Nessuna disposizione del presente patto può essere
interpretata nel senso dimplicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo,
di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle
libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto
è previsto dal Patto stesso.
Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali
delluomo riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato parte del presente Patto in
virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa col pretesto
che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.
Articolo 6
Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo
diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato
della vita.
Nei Paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una
sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in
conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò sia
in contrasto né con le disposizioni del presente Patto né con la Convenzione per la
prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita
soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente.
Quando la privazione della vita costituisce delitto di
genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato
parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle
norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio.
Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o
la commutazione della pena. Lamnistia, la grazia o la commutazione della pena di
morte possono essere accordate in tutti i casi.
Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti
commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.
Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata
per ritardare o impedire labolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte
del presente Patto.
Articolo 7
Nessuno può essere sottoposto alla tortura né
a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può
essere sottoposto, senza il suo libero consenso, a un esperimento medico o scientifico.
Articolo 8
Nessuno può essere tenuto in stato di schiavitù; la
schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma.
Nessuno può essere tenuto in stato di servitù.
a) Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato
od obbligatorio; b) la lettera a) del presente paragrafo non può essere interpretata nel
senso di proibire, in quei Paesi dove certi delitti possono essere puniti con la
detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata una pena ai lavori forzati,
inflitta da un tribunale competente; c) lespressione <<lavoro forzato
obbligatorio>>, ai fini del presente paragrafo, non comprende:
qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato
alla lettera b), normalmente imposto a un individuo che sia detenuto in base a regolare
decisione giudiziaria o che essendo stato oggetto di una tale decisione, sia in libertà
condizionata;
qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei Paesi
dove è ammessa lobiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per
legge agli obiettori di coscienza;
qualsiasi servizio imposto in situazioni demergenza o
di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali
obblighi civili.
Articolo 9
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza
della propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno
può essere privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura
previsti dalla legge.
Chiunque sia arrestato devessere informato, al momento
del suo arresto, dei motivi dellarresto medesimo, e deve al più presto aver notizia
di qualsiasi accusa mossa contro di lui.
Chiunque sia arrestato o detenuto in base a unaccusa di
carattere penale devessere tradotto al più presto dinanzi a un giudice o a
unaltra autorità competente per legge a esercitare funzioni giudiziarie, e ha
diritto a essere giudicato entro un termine ragionevole, o rilasciato. La detenzione delle
persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio può
essere subordinato a garanzia che assicurino la comparizione dellaccusato sia ai
fini del giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai fini
dellesecuzione della sentenza.
Chiunque sia privato della propria libertà per arresto o
detenzione ha diritto a ricorrere a un tribunale, affinché questo possa decidere senza
indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa
ordinare il suo rilascio.
Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzioni illegali
ha pieno diritto a un indennizzo.
Articolo 10
Qualsiasi individuo privato della propria libertà
devessere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona
umana.
a) Gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere
separati dai condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro
condizione di persone non condannate; b) gli imputati minorenni devono essere separati
dagli adulti e il loro caso devessere giudicato il più rapidamente possibile.
Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei
detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione
sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e devessere loro
accordato un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico.
Articolo 11
Nessuno può essere imprigionato per il solo
motivo che non è in grado di adempiere a un obbligo contrattuale.
Articolo 12
Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno
Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in
quel territorio.
Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi Paese, incluso
il proprio.
I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna
restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere
la sicurezza nazionale, lordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche,
ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti
riconosciuti dal presente Patto.
Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di
entrare nel proprio Paese.
Articolo 13
Uno straniero che si trovi legalmente nel
territorio di uno Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a
una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi
motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni
contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso allesame dellautorità
competente, o di una o più persone specificatamente designate da detta autorità, e di
farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine.
Articolo 14
Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di
giustizia. Ogni individuo ha diritto a unequa e pubblica udienza dinanzi a un
tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si
tratta di determinare la fondatezza di unaccusa penale che gli venga rivolta, ovvero
di accertare i suoi diritti e obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può
svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine
pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga
linteresse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta
strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità
nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un
giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che linteresse di minori
esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla
tutela dei figli.
Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere
presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente.
Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione
di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie:
ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato,
in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dellaccusa a lui
rivolta;
a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione
della difesa e a comunicare con un difensore di sua scelta;
ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo;
ad essere presente al processo e a difendersi personalmente o
mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere
informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta linteresse della giustizia lo
esiga, a vedersi assegnato un difensore dufficio, a titolo gratuito se egli non
dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;
a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad
ottenere la citazione e linterrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse
condizioni dei testimoni a carico;
a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso
egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza;
a non essere costretto a deporre contro se stesso o a
confessarsi colpevole.
La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto
della loro età e dellinteresse a promuovere la loro riabilitazione.
Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che
laccertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale
di seconda istanza in conformità della legge.
Quando un individuo è stato condannato con sentenza
definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la
grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato
commesso un errore giudiziario, lindividuo che ha scontato una pena in virtù di
detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga
provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in
tutto o in parte.
Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova
pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza
definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun Paese.
Articolo 15
Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che,
al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o
il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a
quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla
commissione del reato, la legge prevede lapplicazione di una pena più lieve, il
colpevole deve beneficiarne.
Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a
giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui
furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti
dalla comunità delle nazioni.
Articolo 16
Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in
qualsiasi luogo della sua personalità giuridica.
Articolo 17
Nessuno può essere sottoposto a interferenze arbitrarie o
illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua
corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione.
Ogni individuo ha diritto a essere tutelato dalla legge
contro tali interferenze od offese.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una
religione o un credo a sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o
in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio
credo nel culto e nellosservanza dei riti, nelle pratiche e nellinsegnamento.
Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano
menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.
La libertà di manifestare la propria religione o il proprio
credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano
necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dellordine pubblico e della
sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali.
Gli Stati parti del presente Patto simpegnano a
rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare
leducazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le
proprie opinioni.
Ogni individuo ha il diritto alla libertà
despressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee dogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per
iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di
sua scelta.
Lesercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del
presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto
sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla
legge ed essere necessarie:
al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;
alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dellordine
pubblico, della sanità o della morale pubbliche.
Articolo 20
Qualsiasi propaganda a favore della guerra devessere
vietata dalla legge.
Qualsiasi appello allodio nazionale, razziale o
religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, allostilità o alla
violenza devessere vietato dalla legge.
Articolo 21
E riconosciuto il diritto di riunione
pacifica. Lesercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne
quelle imposte in conformità alla legge, e che siano necessarie in una società
democratica, nellinteresse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica,
dellordine pubblico o per tutelare la sanità e la morale pubbliche, o gli altrui
diritti e libertà.
Articolo 22
Ogni individuo ha diritto alla libertà dassociazione,
che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri
interessi.
Lesercizio di tale diritto non può formare oggetto di
restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società
democratica, nellinteresse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica,
dellordine pubblico, o per tutelare la sanità e la morale pubbliche o gli altrui
diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce dimporre restrizioni legali
allesercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia.
Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli
Stati parti della Convenzione del 1948 dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro,
concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale a adottare misure
legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o
ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.
Articolo 23
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della
società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è
riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano letà per contrarre matrimonio.
Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero e
pieno consenso dei futuri coniugi.
Gli Stati parti del presente Patto devono prendere misure
idonee a garantire la parità di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento. In caso di
scioglimento, devessere assicurata ai figli la protezione necessaria.
Articolo 24
Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla
razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, lorigine nazionale o sociale,
la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede
il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato.
Ogni fanciullo devessere registrato subito dopo la
nascita ed avere un nome.
Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza
Articolo 25
Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la
possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate allarticolo 2 e senza
restrizioni irragionevoli:
di partecipare alla direzione degli affari pubblici,
personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;
di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni
veritiere, periodiche, effettuate a suffragio universale ed eguale, e a voto segreto, che
garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori;
di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai
pubblici impieghi del proprio Paese.
Articolo 26
Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla
legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uneguale tutela da parte
della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e
garantire a tutti glindividui una tutela eguale ed effettiva contro ogni
discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la
religione, lopinione politica o qualsiasi altra opinione, lorigine nazionale o
sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.
Articolo 27
In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche,
religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere
privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la
propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del
proprio gruppo.
Articolo 28
E istituito un Comitato dei diritti delluomo
(indicato di qui innanzi, nel presente Patto, come <<il Comitato>>. Esso si
compone di diciotto membri ed esercita le funzioni qui appresso previste.
Il Comitato si compone di cittadini degli Stati parti del
presente Patto, i quali debbono essere persone di alta levatura morale e di riconosciuta
competenza nel campo dei diritti delluomo. Sarà tenuto conto dellopportunità
che facciano parte del Comitato alcune persone aventi esperienza giuridica.
I membri del Comitato sono eletti e ricoprono la loro carica
a titolo individuale.
Articolo 29
I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto fra una
lista di persone che posseggono le qualità stabilite dallarticolo 28, e che siano
state designate a tal fine dagli Stati parti del presente Patto.
Ogni Stato parte del presente Patto può designare non più
di due persone. Queste persone devono essere cittadini dello Stato che le designa.
La stessa persona può essere designata più di una volta
Articolo 30
La prima elezione si svolgerà entro sei mesi a partire dalla
data dentrata in vigore del presente Patto.
Almeno quattro mesi prima della data di ciascuna elezione al
Comitato, salvo che si tratti delezione per colmare una vacanza dichiarata in
conformità allarticolo 34, il segretario generale delle Nazioni Unite invita per
iscritto gli Stati parti del presente Patto a designare, nel termine di tre mesi, i
candidati da essi proposti come membri del Comitato.
Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista
in ordine alfabetico di tutte le persone così designate e la comunica agli Stati parti
del presente Patto almeno un mese prima della data dogni elezione.
Lelezione dei membri del Comitato ha luogo nel corso di
una riunione degli Stati parti del presente Patto, convocata dal Segretario generale delle
Nazioni Unite presso la sede dellOrganizzazione. In tale riunione, per la quale il
quorum è costituito dai due terzi degli Stati parti del presente Patto, sono eletti
membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza
assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati presenti e votanti.
Articolo 31
Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello
stesso Stato.
Nellelezione del Comitato, deve tenersi conto di
unequa ripartizione geografica dei seggi, e della rappresentanza, sia delle diverse
forme di civiltà, sia dei principali sistemi giuridici.
Articolo 32
I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro
anni. Se vengono nuovamente designati sono rieleggibili. Tuttavia il mandato di nove
membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima
elezione, i nomi di questi nove membri saranno tirati a sorte dal presidente della
riunione di cui al paragrafo 4 dellarticolo 30.
Allo scadere del mandato, le elezioni si svolgono in
conformità alle disposizioni degli articoli precedenti di questa parte del Patto.
Articolo 33
Se, a giudizio unanime degli altri membri, un membro del
Comitato abbia cessato desercitare le sue funzioni per qualsiasi causa diversa da
unassenza di carattere temporaneo, il Presidente ne informa immediatamente il
Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio occupato da
detto membro.
In caso di morte o di dimissione di un membro del Comitato,
il Presidente ne informa, immediatamente, il Segretario generale delle Nazioni Unite, il
quale dichiara vacante il seggio a partire dalla data della morte o dalla data in cui
avranno effetto le dimissioni.
Articolo 34
Quando una vacanza viene dichiarata in conformità
allarticolo 33, e se il mandato del membro da sostituire non deve aver fine entro i
sei mesi successivi alla dichiarazione di vacanza, il Segretario Generale delle Nazioni
Unite ne avverte gli Stati parti del presente Patto, i quali possono entro due mesi
designare dei candidati, in conformità allarticolo 29, per ricoprire il seggio
vacante.
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite compila una lista
in ordine alfabetico delle persone così designate e la comunica agli Stati parti del
presente Patto. Lelezione per ricoprire il seggio vacante si svolge quindi in
conformità alle disposizioni pertinenti della presente parte del Patto.
Un membro del Comitato eletto a un seggio dichiarato vacante
in conformità allarticolo 33 rimane in carica fino alla scadenza del mandato del
membro, il cui seggio nel Comitato sia divenuto vacante ai sensi del predetto articolo.
Articolo 35
I membri del Comitato ricevono, con
lapprovazione dellAssemblea generale delle Nazioni Unite, degli emolumenti
prelevati sui fondi della Organizzazione, alle condizioni stabilite dallAssemblea
generale, avuto riguardo allimportanza delle funzioni del Comitato
Articolo 36
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite
mette a disposizione del Comitato il personale e i mezzi materiali necessari perché esso
possa svolgere efficacemente le funzioni previste dal presente Patto.
Articolo 37
Il Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà la
prima riunione del Comitato nella sede dellOrganizzazione.
Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce alle
scadenze previste dal proprio regolamento interno.
Le riunioni del Comitato si tengono, normalmente, nella sede
delle Nazioni Unite ovvero nellUfficio delle Nazioni Unite di Ginevra.
Articolo 38
Ogni membro del Comitato, prima di assumere la
carica, deve fare in udienza, pubblica dichiarazione solenne che egli eserciterà le sue
funzioni in modo imparziale e coscienzioso.
Articolo 39
Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un
periodo di due anni. I componenti di tale ufficio sono rieleggibili.
Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno; questo
deve tuttavia contenere, fra laltro, le disposizioni seguenti:
il quorum è di dodici membri;
le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri
presenti.
Articolo 40
Gli Stati parti del presente Patto simpegnano a
presentare rapporti sulle misure che essi avranno adottate per dare attuazione ai diritti
riconosciuti nel presente Patto, nonché sui progressi compiuti nel godimento di tali
diritti:
entro un anno dallentrata in vigore del presente Patto
rispetto a ciascuno degli Stati parti;
successivamente, ogni volta che il Comitato ne farà
richiesta.
Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale
delle Nazioni Unite, che li trasmette per esame al Comitato. I rapporti indicano, ove del
caso, i fattori e le difficoltà che influiscano sullapplicazione del presente
Patto.
Il Segretario generale delle Nazioni Unite, previa
consultazione col Comitato, può trasmettere agli istituti specializzati interessati copia
di quelle parti dei rapporti che possono riguardare i campi di loro competenza.
Il Comitato studia i rapporti presentati dagli Stati parti
del presente Patto. Esso trasmette agli Stati parti i propri rapporti e le osservazioni
generali che ritenga opportune. Il Comitato può anche trasmettere al Consiglio economico
e sociale tali osservazioni, accompagnate da copie dei rapporti ricevuti dagli Stati parti
del presente Patto.
Gli Stati parti del presente Patto possono presentare al
Comitato i propri rilievi circa qualsiasi osservazione fatta ai sensi del paragrafo 4 del
presente articolo.
Articolo 41
Ogni Stato parte del presente Patto può dichiarare, in
qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato
a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro
Stato parte non adempia agli obblighi derivanti dal presente Patto. Le comunicazioni di
cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da
uno Stato parte che abbia dichiarato di riconoscere, per quanto lo concerne, la competenza
del Comitato. Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione riguardante uno Stato
parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformità
al presente articolo si applica la procedura seguente:
Se uno Stato parte del presente Patto ritiene che un altro
Stato parte non applichi le disposizioni del presente Patto, esso può richiamare sulla
questione, mediante comunicazione scritta, lattenzione di tale Stato. Entro tre mesi
dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato
che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni scritte intese
a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purché ciò sia possibile e
pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora
pendenti, ovvero ancora esperibili;
Se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della
comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non è stata
risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati parti interessati, tanto luno che
laltro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al
Comitato sia allaltro interessato.
Il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso
deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati
esperiti ed esauriti in conformità ai principi di diritto internazionale generalmente
riconosciuti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce
ingiustificati ritardi.
Quando esamina le comunicazioni previste dal presente
articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse.
Salvo quanto è stabilito nella lettera c), il Comitato mette
i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere a
una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti delluomo e
delle libertà fondamentali, quali sono riconosciuti dal presente Patto.
In ogni questione ad esso deferita, il Comitato può chiedere
agli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi informazione
pertinente.
Gli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), hanno
diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di
presentare osservazioni oralmente o per iscritto, o in entrambe le forme.
Il Comitato deve presentare un rapporto, entro dodici mesi
dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b):
ì) se è stata trovata una soluzione conforme
alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto a una breve
esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta;
ìì) se non è stata trovata una soluzione
conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto a
una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle
osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati vengono allegati al rapporto.
Per ogni questione il rapporto è comunicato agli Stati parti interessati.
Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore
quando dieci Stati parti del presente Patto avranno fatto la dichiarazione prevista al
paragrafo 1 del presente articolo. Detta dichiarazione sarà depositata dagli Stati parti
presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia agli altri
Stati parti. Una dichiarazione potrà essere ritirata in qualsiasi momento mediante
notifica al Segretario Generale. Questo ritiro non pregiudicherà lesame di
qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già inviata in base al
presente articolo; nessunaltra comunicazione di uno Stato parte sarà ricevuta dopo
che il Segretario Generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, salvo
che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.
Articolo 42
Se una questione deferita al Comitato in conformità
allarticolo 41 non viene risolta in modo soddisfacente per gli Stati parti
interessati, il Comitato, previo consenso degli Stati parti interessati, può designare
una Commissione di conciliazione ad hoc (indicata da qui in poi come <<la
Commissione>>). La Commissione mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati
parti interessati, allo scopo di giungere a una soluzione amichevole della questione,
basata sul rispetto del Presente Patto.
La Commissione è composta di cinque membri nominati di
concerto con gli Stati parti interessati. Se gli Stati parti interessati non pervengono,
entro tre mesi, a unintesa sulla composizione della Commissione, o di parte di essa,
i membri della Commissione sui quali non è stato raggiunto laccordo sono eletti dal
Comitato fra i propri membri, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi.
I membri della Commissione ricoprono tale carica a titolo
individuale. Essi non devono essere cittadini né degli Stati parti interessati, né di
uno Stato che non sia parte del presente Patto, né di uno Stato parte che non abbia fatto
la dichiarazione prevista allarticolo 41.
La Commissione elegge il suo Presidente e adotta il suo
regolamento interno.
Le riunioni della Commissione si tengono normalmente nella
sede delle Nazioni Unite ovvero nellUfficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Tuttavia,
esse possono svolgersi in qualsiasi altro luogo appropriato che può essere stabilito
dalla Commissione previa consultazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite e
con gli Stati parti interessati.
Il segretariato previsto allarticolo 36 presta i suoi
servigi anche alle commissioni nominate in base al presente articolo.
Le informazioni ricevute e vagliate dal Comitato sono messe a
disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati parti
interessati di fornirle ogni altra informazione pertinente.
Dopo un completo esame della questione, ma in ogni caso entro
un termine massimo di dodici mesi dal momento in cui ne è stata investita, la Commissione
presenta un rapporto al Presidente del Comitato, perché sia trasmesso agli Stati parti
interessati:
se la Commissione non è in grado di completare lesame
della questione entro i dodici mesi, essa si limita a esporre brevemente nel suo rapporto
a qual punto si trovi lesame della questione medesima;
se si è giunti a una soluzione amichevole della questione,
basata sul rispetto dei diritti delluomo riconosciuti nel presente Patto, la
Commissione si limita a esporre a esporre brevemente nel suo rapporto i fatti e la
soluzione a cui si è pervenuti;
se non si è giunti a una soluzione ai sensi della lettera
b), la Commissione espone nel suo rapporto i propri accertamenti su tutti i punti di fatto
relativi alla questione dibattuta fra gli Stati parti interessati, nonché le proprie
considerazioni circa la possibilità di una soluzione amichevole dellaffare. Il
rapporto comprende pure le osservazioni scritte e un verbale delle osservazioni orali
presentate dagli Stati parti interessati;
se il rapporto della Commissione è presentato in conformità
alla lettera c), gli Stati parti interessati, entro tre mesi dalla ricezione del rapporto,
debbono rendere noto al Presidente del Comitato se accettano o meno i termini del rapporto
della Commissione.
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le
attribuzioni del Comitato previste allart. 41.
Tutte le spese dei membri della Commissione sono ripartite in
parti eguali tra gli Stati interessati, in base a un preventivo predisposto dal Segretario
generale delle Nazioni Unite.
Il Segretario generale delle Nazioni Unite è autorizzato a
pagare, se occorre, le spese dei membri della Commissione prima che gli Stati parti
interessati ne abbiano effettuato il rimborso, in conformità al paragrafo 9 del presente
articolo.
Articolo 43
I membri del Comitato e i membri delle
commissioni di conciliazione ad hoc, che possano essere designate ai sensi
dellarticolo 42, hanno diritto a quelle agevolazioni, quei privilegi e quelle
immunità riconosciuti agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite, che sono
enunciati nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle
Nazioni Unite.
Articolo 44
Le disposizioni per lattuazione del
presente Patto si applicano senza pregiudizio delle procedure istituite nel campo dei
diritti delluomo ai sensi o sulla base degli strumenti costitutivi e delle
convenzioni delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati; e non impediscono agli
Stati parti del presente Patto di ricorrere ad altre procedure per la soluzione di una
controversia, in conformità agli accordi internazionali generali o speciali in vigore tra
loro.
Articolo 45
Il Comitato, tramite il Consiglio economico e
sociale, presenta ogni anno allAssemblea Generale delle Nazioni Unite un rapporto
sulle sue attività.
Articolo 46
Nessuna disposizione del presente Patto può
essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e
degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari
organi delle Nazioni Unite ed egli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate
nel presente Patto.
Articolo 47
Nessuna disposizione del presente Patto può
essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di
disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.
Articolo 48
Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro
delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei oro istituti specializzati di ogni Stato
parte dello dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché di qualsiasi
altro Stato che sia invitato dallAssemblea Generale delle Nazioni Unite a divenire
parte del presente Patto.
Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di
ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Il presente Patto sarà aperto alladesione di qualsiasi
Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo.
Ladesione sarà effettuata mediante deposito di uno
strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti
gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di
ogni strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 49
Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data
del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo
strumento di ratifica o di adesione.
Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o
vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di
adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, a parte
di tale Stato, dl suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 50
Le disposizioni del Presente Patto si
applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati
federali.
Articolo 51
Ogni stato del presente Patto potrà proporre un emendamento
e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario
generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente
Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza
degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo
degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale
convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento
approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà
sottoposto allapprovazione dellAssemblea generale delle Nazioni Unite.
Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati
approvati dallAssemblea Generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità
alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati
parti del presente Patto.
Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno
vincolanti per gli Stati che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno
vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che
essi abbiano accettato.
Articolo 52
Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai
sensi dl paragrafo 5 dellarticolo 48, il Segretario generale delle Nazioni Unite
informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo:
delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di
ratifica e di adesione depositati in conformità allarticolo 48;
della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in
conformità allarticolo 49, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti
ai sensi dellarticolo 51.
Articolo 53
Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese,
russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni
Unite.
Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie
autentiche del presente Patto a tutti gli Stati indicati allarticolo 48.
Protocollo facoltativo
relativo al patto internazionale sui diritti civili e politici
Gli Stati parti del presente Protocollo,
Considerato che, per meglio assicurare il
conseguimento dei fini del Patto relativo ai diritti civili e politici (indicato da qui in
poi come <<il Patto>>) e lapplicazione delle sue disposizioni, sarebbe
opportuno conferire al Comitato dei diritti delluomo, istituito nella parte quarta
del Patto ( da qui in poi indicato come <<il Comitato>>) il potere di ricevere
e di esaminare, secondo quanto è previsto nel presente Protocollo, comunicazioni
provenienti da individui, i quali pretendano essere vittime di violazioni di un qualsiasi
diritto enunciato nel Patto.
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ogni Stato parte del Patto che diviene parte
del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare
comunicazioni provenienti da individui sottoposti alla sua giurisdizione, i quali
pretendano essere vittime di violazioni, commesse da quello stesso Stato parte, di un
qualsiasi diritto enunciato nel Patto. Il Comitato non può ricevere alcuna comunicazione
concernente uno Stato parte del Patto che non sia parte del presente Protocollo.
Articolo 2
Salvo quanto è stabilito allarticolo
primo, ogni individuo il quale pretenda che un qualsiasi diritto enunciato nel Patto è
stato violato, ed abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili, può presentare una
comunicazione scritta al Comitato affinché la esamini.
Articolo 3
Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi
comunicazione presentata in base a questo Protocollo che sia anonima, o che esso consideri
un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni ovvero incompatibile con le
disposizioni del Patto.
Articolo 4
Salvo quanto è stabilito allarticolo2, il Comitato
rimette ogni comunicazione ad esso presentata in base a questo Protocollo
allattenzione dello Stato parte di detto Protocollo che si pretende abbia violato
una qualsiasi disposizione del Patto.
Entro i sei mesi successivi, detto Stato sottopone per
iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino,
ove del caso, le misure che esso potrà aver preso per rimediare alla situazione.
Articolo 5
Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in base al
presente Protocollo tenendo conto di tutte le informazioni scritte ad esso fatte pervenire
dallindividuo e dallo Stato parte interessato.
Il Comitato non prende in considerazione alcuna comunicazione
proveniente da un individuo senza avere accertato che:
la stessa questione non sia già in corso di esame in base a
unaltra procedura internazionale dinchiesta o di regolamento pacifico;
lindividuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni
disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce
ingiustificati ritardi.
Il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel
presente Protocollo, tiene le sue sedute a porte chiuse.
Il Comitato trasmette le proprie considerazioni allo Stato
parte interessato e allindividuo.
Articolo 6
Il Comitato include nel rapporto annuale
previsto allarticolo 45 del Patto un riassunto delle attività svolte in base al
presente Protocollo.
Articolo 7
In attesa che siano raggiunti gli obiettivi
della risoluzione 1514 (XV) approvata dallAssemblea generale delle Nazioni Unite il
14 dicembre 1960, riguardante la Dichiarazione sulla concessione dellindipendenza ai
Paesi e ai popoli coloniali, le disposizioni del presente Protocollo non limitano in alcun
modo il diritto di petizione accordato a questi popoli dallo Statuto delle Nazioni Unite e
da altre Convenzioni e strumenti internazionali conclusi sotto gli auspici delle Nazioni
Unite e dei loro istituti specializzati.
Articolo 8
Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che
abbia firmato il Patto.
Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica di ogni
Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno
depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Il presente Protocollo sarà aperto alladesione di ogni
Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito.
Ladesione sarà effettuata mediante deposito di uno
strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti
gli Stati che abbiano firmato il presente Protocollo, o che vi abbiano aderito, del
deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 9
Purché il Patto sia entrato in vigore, il presente
Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, presso il Segretario
generale delle Nazioni Unite, del decimo strumento di ratifica o di adesione.
Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente
Protocollo o vi aderiranno, successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o
di adesione, il Protocollo medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito,
da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 10
Le disposizioni del presente Protocollo si
applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tute le unità costitutive degli Stati
federali.
Articolo 11
Ogni Stato parte del presente Protocollo potrà proporre un
emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il
Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli stati parti del
presente Protocollo, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di
una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se
almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il
Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni
emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza
sarà sottoposto allapprovazione dellAssemblea generale delle Nazioni Unite.
Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati
approvati dallAssemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità
alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati
parti del presente Protocollo.
Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno
vincolanti per gli Stati parti che li abbiano sottoscritti
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