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Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
Preambolo |
Gli Stati del presente patto, |
Considerando che, in conformita' ai principi enunciati nella Carta
delle Nazioni Unite, il riconoscimento dei diritti uguali ed inalienabili di tutti i
membri della famiglia umana e' il fondamento della liberta', della giustizia e della pace
nel mondo, |
Riconoscendo che tali diritti derivano dalla dignita' inerente
alla persona umana, |
Considerando che gli Stati sono tenuti in base alla Carta, e
segnatamente all'articolo 55, ad incoraggiare il rispetto universale ed effettivo dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, |
Tenendo conto dell'articolo 5 della Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo e dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e
politici che prescrivono entrambe che nessuna persona venga sottoposta alla tortura, ne' a
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, |
Tenendo conto altresi della Dichiarazione sulla protezione di
tutte le persone contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti, adottata dall'Assemblea generale il 9 dicembre 1975, |
Desiderosi di accrescere l'efficacia della lotta contro la tortura
e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani, o degradanti nel mondo intero, |
Hanno convenuto quanto segue: |
PARTE I
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Articolo 1
1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "tortura" indica qualsiasi
atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze
forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona
informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha
commesso o e' sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di
Intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato
su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da
un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o
su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende
al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali
sanzioni o da esse cagionate.
2. Tale articolo non reca pregiudizio a qualsiasi strumento internazionale o a qualsiasi
legge nazionale che contenga o possa contenere disposizioni di piu' vasta portata. |
Articolo 2
1. Ogni Stato parte adotta misure legislative, amministrative, giudiziarie ed altre misure
efficaci per impedire che atti di tortura siano commessi in qualsiasi territorio
sottoposto alla sua giurisdizione.
2. Nessuna circostanza eccezionale, quale che essa sia, che si tratti di stato di guerra o
di minaccia di guerra. di instabilita' politica interna o di qualsiasi altro stato di
eccezione, puo' essere invocata per giustificare la tortura.
3. L'ordine di un superiore o di un'autorita' pubblica non puo' essere invocato a
giustificazione della tortura. |
Articolo 3
1. Nessuno Stato parte espellera', respingera' o estradera' una persona verso un altro
Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla
tortura.
2. Al fine di determinare se tali motivi esistono, le autorita' competenti terranno conto
di tutte le considerazioni pertinenti, ivi compresa, se del caso, l'esistenza nello Stato
interessato, di un insieme di violazioni sistematiche dei diritti dell'uomo, gravi,
flagranti o massicce. |
Articolo 4
1. Ogni Stato parte vigila affinche' tutti gli atti di tortura vengano considerati quali
trasgressioni nei confronti del suo diritto penale. Lo stesso vale per i tentativi di
praticare la tortura o ogni atto commesso da qualsiasi persona, che rappresenti una
complicita' o una partecipazione all'atto di tortura.
2. Ogni Stato parte rende tali trasgressioni passibili di pene adeguate che tengano conto
della loro gravita'. |
Articolo 5
1. Ogni Stato parte adotta le misure necessarie a determinare la sua competenza al fine di
giudicare in merito alle trasgressioni di cui all'articolo 4, nei seguenti casi:
(a) qualora la trasgressione sia stata commessa su qualsiasi territorio sottoposto alla
giurisdizione di detto Stato o a bordo di aeronavi o di navi immatricolate in questo
Stato;
(b) qualora il presunto autore della trasgressione sia un cittadino di detto Stato;
(c) qualora la vittima sia un cittadino di detto Stato e quest'ultimo il giudice
appropriato.
2. Ogni Stato parte adotta altresi' le misure necessarie a determinare la sua competenza
al fine di giudicare le suddette trasgressioni, qualora il loro presunto autore si trovi
su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione, ed il detto Stato non lo
estradi, in conformita' all'articolo 8, verso uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del
presente articolo.
3. La suddetta Convenzione non esclude nessuna competenza penale esercitata in conformita'
alle leggi nazionali. |
Articolo 6
1. Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, dopo aver esaminato le
informazioni di cui dispone, ogni Stato parte sul cui territorio si trova una persona
sospettata di aver commesso una delle trasgressioni di cui all'articolo 4, assicura la
detenzione di questa persona o adotta ogni altro provvedimento legale necessario ad
assicurare la sua presenza. Tale detenzione e tali misure devono essere conformi alla
legislazione di detto Stato; potranno essere mantenute solamente durante il periodo di
tempo necessario a promuovere procedimenti penali o una procedura dl estradizione.
2. Detto Stato procede immediatamente ad una inchiesta preliminare al fine di stabilire i
fatti.
3. Ogni persona detenuta in applicazione del paragrafo I del presente articolo puo'
comunicare immediatamente con il piu' vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui
ha la nazionalita' o, qualora si tratti di una persona apolide, con il rappresentante
dello Stato nel quale risiede abitualmente.
4. Qualora uno Stato abbia posto una persona in detenzione, in conformita' alle
disposizioni del presente articolo, esso informa immediatamente di tale detenzione e delle
circostanze che la giustificano, gli Stati di cui al paragrafo I dell'articolo 5. Lo Stato
che procede all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ne
comunica sollecitamente le conclusioni a detti Stati ed indica loro se intende esercitare
la propria competenza. |
Articolo 7
1. Lo Stato parte sul cui territorio viene scoperto il presunto autore di una
trasgressione di cui all'articolo 4, qualora non estradi quest'ultimo, sottopone la
questione, nei casi di cui all'articolo 5, alle sue autorita' competenti per lo
svolgimento dell'azione penale.
2. Dette autorita' prendono le loro decisioni alle medesime condizioni che per ogni
trasgressione di diritto comune di natura grave in virtu' della legislazione di detto
Stato. Nei casi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 5, i criteri di prova che si applicano
ai procedimenti penali ed alla condanna non sono in alcun modo meno rigorosi di quelli che
si applicano nei casi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5.
3. Ogni persona perseguita per una qualsiasi delle trasgressioni di cui all'articolo 4,
beneficia della garanzia di un trattamento equo in tutte le fasi della procedura. |
Articolo 8
1. Le trasgressioni di cui all'articolo 4 sono a pieno diritto incluse in ogni trattato di
estradizione tra gli Stati parti. Gli Stati parte si impegnano ad includere dette
trasgressioni in qualsiasi trattato di estradizione che verra' concluso tra loro.
2. Se una parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato e' investita di
una domanda di estradizione proveniente da un altro Stato parte con il quale non e'
vincolato da un trattato di estradizione, esso puo' considerare la presente Convenzione
come costitutiva della base legale dell'estradizione per quanto riguarda dette
trasgressioni. L'estradizione e' subordinata alle altre condizioni previste dalla
legislazione dello Stato richiesto.
3. Gli Stati parti che non subordinino l'estradizione all'esistenza di un trattato,
riconoscono reciprocamente dette infrazioni come casi di estradizione alle condizioni
previste dalla legislazione dello Stato richiesto.
4. Tra gli Stati parti, dette trasgressioni sono considerate, ai fini dell'estradizione,
come commesse sia sul luogo della loro perpetrazione che sul territorio sottoposto alla
giurisdizione degli Stati tenuti a determinare la loro competenza in virtu' del paragrafo
1 dell'articolo 5. |
Articolo 9
1. Gli Stati parte prestano l'assistenza giudiziaria piu' vasta possibile, in ogni
procedimento penale relativo alle trasgressioni di cui all'articolo 4, ivi compreso quanto
riguarda la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono
necessari ai fini della procedura.
2. Gli Stati parte adempiono ai loro obblighi in virtu' del paragrafo l del presente
articolo, in conformita' ad ogni trattato di assistenza giudiziaria che possa esistere tra
di loro. |
Articolo 10
1. Ogni Stato parte vigila affinche' l'insegnamento e l'informazione relativi
all'interdizione della tortura, siano parte integrante della formazione del personale
civile o militare incaricato dell'applicazione delle leggi, del personale medico, degli
agenti della funzione pubblica e di altre persone che possono intervenire nel corso della
custodia, dell'interrogatorio o del trattamento di ogni individuo arrestato, detenuto o
imprigionato in qualsiasi maniera.
2. Ogni Stato parte inserisce detta interdizione nei regolamenti o nelle istruzioni
promulgate in merito agli obblighi e alle competenze di tali persone. |
Articolo 11
1. Ogni Stato parte esercita una sistematica sorveglianza su regolamenti, istruzioni,
metodi e pratiche di interrogatorio e sulle disposizioni relative alla custodia ed al
trattamento delle persone arrestate, detenute o imprigionate in qualsiasi maniera, su
qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione, al fine di evitare ogni caso di
tortura. |
Articolo 12
Ogni Stato parte vigila affinche' le autorita' competenti procedano immediatamente ad
un'inchiesta imparziale, ogni volta che vi siano motivi ragionevoli di ritenere che un
atto di tortura sia stato commesso su qualsiasi territorio sottoposto alla sua
giurisdizione. |
Articolo 13
Ogni Stato parte garantisce ad ogni persona che pretende essere stata sottoposta alla
tortura su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione, il diritto di sporgere
denuncia davanti alle autorita' competenti di detto Stato, che procederanno immediatamente
ed imparzialmente all'esame della sua causa. Saranno presi provvedimenti per assicurare la
protezione dell'attore e dei testimoni contro qualsiasi maltrattamento o intimidazione a
causa della denuncia inoltrata o di qualsiasi deposizione resa. |
Articolo 14
1. Ogni Stato parte garantisce, nel suo sistema giuridico, alla vittima di un atto di
tortura, il diritto di ottenere riparazione e di essere equamente risarcito ed in maniera
adeguata, inclusi i mezzi necessari alla sua riabilitazione piu' completa possibile. In
caso di morte della vittima, risultante da un atto di tortura, gli aventi causa di
quest'ultima hanno diritto al risarcimento.
2. Il presente articolo non esclude alcun diritto al risarcimento cui la vittima od ogni
altra persona avrebbe diritto in virtu' delle leggi nazionali. |
Articolo 15
Ogni Stato parte vigila affinche' ogni dichiarazione in cui si sia stabilito che e' stata
ottenuta con la tortura non possa essere invocata come elemento di prova in un
procedimento, se non contro la persona accusata di tortura, al fine di determinare che una
dichiarazione e' stata resa. |
Articolo 16
1 . Ogni Stato parte s'impegna a proibire in ogni territorio, sottoposto alla sua
giurisdizione, altri atti che costituiscono pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti che non siano atti di tortura come definiti all'articolo primo, allorche'
questi atti sono commessi da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che
agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito.
In particolare, gli obblighi enunciati agli articoli l0, 11, 12 e 13 sono applicabili
mediante la sostituzione della menzione della tortura con la menzione di altre forme di
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di ogni
altro strumento internazionale o della legge nazionale che vietino le pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti, o che siano relative all'estradizione o all'espulsione. |
PARTE II
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Articolo 17
1. E' istituito un Comitato contro la tortura (qui di seguito denominato il Comitato), che
ha le funzioni definite qui di seguito. Il Comitato e' composto da dieci esperti di alta
moralita' che possiedono una competenza riconosciuta nel settore dei diritti dell'uomo, i
quali siedono nel Comitato a titolo personale. Gli esperti sono eletti dagli Stati parti,
tenendo conto di un'equa ripartizione geografica o dell'interesse rappresentato dalla
partecipazione ai lavori del Comitato di alcune persone aventi una esperienza giuridica.
2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto in base ad una lista di candidati
designati dagli Stati parte. Ogni Stato parte puo' designare un candidato prescelto tra i
suoi cittadini. Gli Stati parti tengono conto dell'interesse a designare dei candidati che
siano anche membri del Comitato dei diritti dell'uomo costituito in virtu' del Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici, e che siano disposti a far parte del
Comitato contro la tortura.
3. I membri del Comitato sono eletti nel corso di riunioni biennali degli Stati parti
convocate dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In dette
riunioni nelle quali il quorum e' costituito dai due terzi degli Stati parte, sono eletti
membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze e la
maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.
4. La prima elezione avra' luogo al piu' tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore
della presente Convenzione. Quattro mesi almeno prima della data di ogni elezione, il
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, invia una lettera agli Stati
parti per invitarli a presentare le loro candidature entro tre mesi. Il Segretario
generale compila una lista per ordine alfabetico di tutti i candidati cosi designati, con
l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e la trasmette agli Stati parti.
5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili se sono
presentati nuovamente. Tuttavia, il mandato di cinque dei membri eletti durante la prima
elezione, terminera' dopo due anni; immediatamente dopo la prima elezione, il nome di
questi cinque membri sara' estratto a sorte dal presidente della riunione menzionata al
paragrafo 3 del presente articolo.
6. Se un membro del Comitato decede, si dimette dalle sue funzioni o non e' piu' in grado,
per qualche altra ragione, di svolgere le sue funzioni al Comitato, lo Stato parte che lo
ha designato, nomina, tra i suoi cittadini, un altro esperto che fara' parte del Comitato
per il rimanente periodo del mandato, con riserva dell'approvazione della maggioranza
degli Stati parti. Tale approvazione e' considerata come acquisita, a meno che la meta, o
piu' della meta degli Stati parti non esprima un'opinione sfavorevole entro sei settimane
a partire dal momento in cui sono stati informati dal Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite della nomina proposta.
7. Gli Stati parti prendono a loro carico le spese dei membri del Comitato per il periodo
nel quale questi ultimi svolgono le loro funzioni del Comitato. |
Articolo 18
1. Il Comitato elegge il suo ufficio per un periodo di due anni. I membri dell'ufficio
sono rieleggibili.
2. Il Comitato stabilisce egli stesso il suo regolamento interno; questo deve, tuttavia,
contenere in particolare, le seguenti disposizioni:
(a) il quorum e' di sei membri;
(b) le decisioni del Comitato sono prese con la maggioranza dei membri presenti.
3. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite pone a disposizione del
Comitato il personale e le strutture materiali che gli sono necessarie per svolgere
efficacemente le funzioni affidategli in virtu' della presente Convenzione.
4. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convoca i membri del
Comitato per la prima riunione. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce ad
ogni occasione prevista dal suo regolamento interno.
5. Gli Stati parti prendono a loro carico le spese derivanti dallo svolgimento delle
riunioni degli Stati parti e del Comitato, ivi compreso il rimborso all'Organizzazione
delle Nazioni Unite di ogni spesa, quali le spese di personale e di costi per le strutture
materiali, che l'Organizzazione avra' sostenuto in conformita' al paragrafo 3 del presente
articolo. |
Articolo 19
1. Gli Stati parti presentano al Comitato, tramite il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle relazioni sulle misure da loro adottate al
fine di dare esecuzione ai loro impegni in virtu' della presente Convenzione, entro un
periodo di un anno, a partire dall'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato parte
interessato. Gli Stati parti presentano successivamente, ogni quattro anni, delle
relazioni complementari, in merito ad ogni nuova misura adottata, ed ogni altra relazione
richiesta dal Comitato.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette le relazioni a
tutti gli Stati parti.
3. Ogni relazione e' esaminata dal Comitato, che puo' esprimere i commenti di ordine
generale che riterra' adeguati in merito alla relazione e trasmette detti commenti allo
Stato parte interessato. Tale Stato parte puo' comunicare, in risposta al Comitato, ogni
osservazione che ritenga utile.
4. Il Comitato puo', a sua discrezione, decidere di riprodurre nella relazione annuale che
esso predispone, in conformita' all'articolo 24, ogni commento da esso formulato ai sensi
del paragrafo 3 del presente articolo, corredato dalle osservazioni ricevute in merito
dallo Stato parte interessato. Qualora lo Stato parte interessato lo richieda, il Comitato
puo' anche riprodurre la relazione presentata ai sensi del paragrafo l del presente
articolo. |
Articolo 20
1. Qualora il Comitato riceva informazioni credibili che a suo parere contengano
indicazioni fondate sul fatto che la tortura e' praticata sistematicamente nel territorio
di uno Stato parte, esso invita detto Stato a collaborare nell'esame delle informazioni e,
a tal fine, a comunicargli le sue osservazioni in merito.
2. Tenendo conto di ogni osservazione eventualmente presentata dallo Stato parte
interessato e di ogni altra informazione pertinente di cui dispone, il Comitato puo', se
ritiene che cio' sia giustificato, incaricare uno o piu' dei suoi membri di procedere ad
un'inchiesta riservata e di presentargli urgentemente un rapporto.
3. Qualora un'inchiesta sia effettuata ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, il
Comitato ricerca la cooperazione dello Stato parte interessato. In accordo con detto Stato
parte l'inchiesta puo' comportare una visita sul suo territorio.
4. Dopo aver esaminato le conclusioni del membro o dei membri che gli sono sottoposte in
conformita' al paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato trasmette dette conclusioni
allo Stato parte interessato, con tutti i commenti o suggerimenti che riterra'
appropriati, tenendo conto della situazione.
5. Tutti i lavori del Comitato menzionati nei paragrafi da l a 4 del presente articolo
sono riservati e, durante tutte le fasi dei lavori, ci si sforza di ottenere la
cooperazione dello Stato parte. Una volta terminati i lavori relativi ad un'inchiesta
svolta ai sensi del paragrafo 2, il Comitato puo', dopo consultazioni con lo Stato parte
interessato, decidere di far figurare un conciso resoconto dei risultati dei lavori nella
relazione annuale che predispone in conformita' all'articolo 24. |
Articolo 21
1. Ogni Stato parte alla presente Convenzione puo', in virtu' del presente articolo,
dichiarare in qualsiasi momento che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed
esaminare delle comunicazioni nelle quali uno Stato parte sostiene che un altro Stato
parte non adempie ai suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione. Tali comunicazioni
possono essere ricevute ed esaminate, ai sensi del presente articolo, solo se provengono
da un Stato parte che abbia effettuato una dichiarazione nella quale riconosce, per quanto
lo riguarda, la competenza del Comitato. Il Comitato non riceve nessuna comunicazione
relativa ad uno Stato parte che non abbia effettuato tale dichiarazione. La procedura
seguente verra' applicata. per le comunicazioni ricevute in virtu' del presente articolo:
(a) qualora uno Stato parte alla presente Convenzione ritenga che un altro Stato
ugualmente parte alla Convenzione, non ne applica le disposizioni, puo' attirare, mediante
comunicazione scritta, l'attenzione di detto Stato sulla questione. Entro un termine di
tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione, lo Stato destinatario fara' avere
allo Stato che ha inviato la comunicazione, delle spiegazioni o ogni altra dichiarazione
scritta che chiarisca la questione, le quali dovranno comprendere in ogni modo possibile
ed utile, delle indicazioni relative alle sue regole di procedura ed ai mezzi di ricorso
gia utilizzati, o pendenti in istanza, o ancora aperti;
(b) qualora, entro un termine di sei mesi, a partire dalla data di ricevimento della
comunicazione originale da parte dello Stato destinatario, la questione non sia regolata
con soddisfazione dei due Stati parti interessati, entrambi avranno diritto di sottoporla
al Comitato, inviando una notifica al Comitato, come pure all'altro Stato interessato;
(ai sensi del presente articolo, solo dopo essersi assicurato che tutte le vie di ricorso
interne disponibili sono state utilizzate o esaurite, in conformita' ai principi di
diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa regola non si applica nei casi in
cui le procedure di ricorso eccedano termini ragionevoli, ne' nei casi in cui e' poco
probabile che le procedure di ricorso diano soddisfazione alla persona che e' vittima
della violazione della presente Convenzione;
(d) il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste al presente articolo, tiene le
sue sedute a pone chiuse;
(e) fatte salve le disposizioni del comma c), il Comitato pone i suoi buoni uffici a
disposizione degli Stati parti interessati, al fine di pervenire ad una soluzione
amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi previsti dalla presente
Convenzione. A tal fine, il Comitato puo', se lo ritiene opportuno, costituire una
commissione di conciliazione ad hoc;
(f) per qualsiasi questione che gli sia sottoposta in virtu' del presente articolo, il
Comitato puo' domandare agli Stati parti interessati, di cui al comma b), di fornirgli
ogni informazione pertinente;
(g) gli Stati parti interessati, di cui al comma b), hanno il diritto di farsi
rappresentare al momento dell'esame della questione da parte del Comitato, e di presentare
osservazioni verbalmente o per iscritto, o sotto l'una e l'altra forma;
(h) il Comitato deve presentare un rapporto in un termine di dodici mesi a partire dal
giorno in cui ha ricevuto la notifica di cui al comma b):
(i) qualora si sia potuto trovare una soluzione in base alle disposizioni del comma e), il
Comitato si limita nel suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione
adottata;
(ii) qualora una soluzione non abbia potuto essere trovata in base alle disposizioni del
comma e), il Comitato si limita, nel suo rapporto, ad una breve esposizione dei fatti; il
testo delle osservazioni scritte ed il processo-verbale delle osservazioni orali
presentate dagli Stati parti interessati sono uniti al rapporto Per ogni questione, il
relativo rapporto sara' comunicato agli Stati parti interessati.
2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando cinque Stati parti
alla presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo l del
presente articolo. Detta dichiarazione e' depositata dallo Stato parte presso il
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli
Stati parti. Una dichiarazione puo' essere ritirata in qualsiasi momento mediante una
notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di ogni
questione che sia oggetto di una comunicazione gia trasmessa in virtu' del presente
articolo; nessuna altra comunicazione di uno Stato parte sara' ricevuta, in virtu' del
presente articolo, dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro
della dichiarazione, a meno che lo Stato parte interessato non abbia effettuato una nuova
dichiarazione. |
Articolo 22
1. Ogni Stato parte alla presente Convenzione puo', ai sensi del presente articolo,
dichiarare in ogni momento che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed
esaminare comunicazioni presentate da o per conto di privati che dipendono dalla sua
giurisdizione, che pretendono di essere vittime di una violazione, da uno Stato parte,
delle disposizioni della Convenzione. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione relativa
ad uno Stato parte che non abbia fatto tale dichiarazione.
2. Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi comunicazione presentata in virtu' del
presente articolo che sia anonima o che esso consideri come abuso del diritto a sottoporre
tali comunicazioni, o incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione.
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il Comitato trasmette ogni comunicazione
che gli venga sottoposta in virtu' del presente articolo, all'attenzione dello Stato parte
alla presente Convenzione che ha effettuato una dichiarazione in virtu' del paragrafo l ed
ha presumibilmente violato una qualsiasi delle disposizioni della Convenzione. Nei sei
mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato delle spiegazioni o
dichiarazioni che chiariscono la questione e indicano, se del caso, i provvedimenti
eventualmente adottati per porre rimedio alla situazione.
4. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in virtu' del presente articolo tenendo
conto di tutte le informazioni che gli sono sottoposte da o per conto di un singolo
individuo e dallo Stato parte interessato.
5. Il Comitato non esaminera' nessuna comunicazione di una persona individuale, in
conformita' al presente articolo, senza aver accertato che:
(a) la stessa questione non sia stata e non sia attualmente all'esame davanti ad un'altra
istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento;
(b) il singolo individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili; questa regola
non si applica se le procedure di ricorso eccedono scadenze ragionevoli o se e' poco
probabile che darebbero soddisfazione alla persona che e' vittima di una violazione della
presente Convenzione.
6. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni di cui al presente articolo, tiene le sue
sedute a pone chiuse.
7. Il Comitato rende partecipe delle sue constatazioni lo Stato parte interessato ed il
singolo individuo.
8. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore allorche' cinque Stati parti
alla presente Convenzione avranno effettuato la dichiarazione prevista al paragrafo l del
presente articolo. Detta dichiarazione e' depositata dallo Stato parte presso il
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli
altri Stati parti. Una dichiarazione puo' essere ritirata in qualsiasi momento mediante
una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di
ogni questione che formi l'oggetto di una comunicazione gia' trasmessa in virtu' del
presente articolo; nessun'altra comunicazione sottoposta da o per conto di un privato
sara' ricevuta in virtu' del presente articolo dopo che il Segretario generale abbia
ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, a meno che lo Stato parte interessato
non abbia effettuato una nuova dichiarazione. |
Articolo 23
I membri del Comitato ed i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc che potrebbero
essere nominati in base al comma e) del paragrafo l dell'articolo 21 hanno diritto alle
facilitazioni, privilegi ed immunita' riconosciuti agli esperti in missione per
l'Organizzazione delle Nazioni Unite, cosi come sono enunciati nelle pertinenti sezioni
della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite. |
Articolo 24
Il Comitato presenta agli Stati parti ed all'Assemblea generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite un rapporto annuale sulle attivita' che avra' intrapreso in applicazione
della presente Convenzione. |
PARTE III
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Articolo 25
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati.
2. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno
depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. |
Articolo 26
Tutti gli Stati possono aderire alla presente Convenzione. L'adesione avra' luogo mediante
il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. |
Articolo 27
1. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data
del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del
ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratifichera' la presente Convenzione o vi aderira' dopo il deposito
del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore il
trentesimo giorno dopo la data del deposito, da parte di questo Stato, del suo strumento
di ratifica o adesione. |
Articolo 28
1. Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' o ratifichera' la presente Convenzione, o
vi aderira', dichiarare che non riconosce la competenza conferita al Comitato in
conformita' all'articolo 20.
2. Ogni Stato parte che abbia formulato una riserva in conformita' alle disposizioni del
paragrafo l del presente articolo potra', in qualsiasi momento, rimuovere detta riserva
mediante una notificazione indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. |
Articolo 29
1. Ogni Stato parte alla presente Convenzione potra' proporre un emendamento e depositare
la sua proposta presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il
Segretario generale comunichera' la proposta di emendamento agli Stati parte domandando
loro di fargli conoscere se sono favorevoli alla organizzazione di una Conferenza di Stati
parti in vista dell'esame della proposta e della sua messa ai voti. Se, nei quattro mesi
successivi alla data di tale comunicazione, almeno il terzo degli Stati parti si pronuncia
a favore dello svolgimento di detta Conferenza, il Segretario generale organizzera' la
conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento
adottato dalla maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza sara'
sottoposto dal Segretario generale all'accettazione di tutti gli Stati parti.
2. Un emendamento adottato in base alle disposizioni del paragrafo l del presente articolo
entrera' in vigore allorche' i due terzi degli Stati parti alla presente Convenzione
avranno informato il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che lo
hanno accettato, in conformita' alla procedura prevista dalle loro rispettive
costituzioni.
3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno cogenti per gli Stati parti
che li abbiano accettati, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni
della presente Convenzione e da ogni emendamento anteriore che avranno accettato. |
Articolo 30
1. Ogni controversia tra due o piu' Stati parti relativa all'interpretazione o
all'applicazione della presente Convenzione che non possa essere composta per via di
negoziato, verra' sottoposta ad arbitrato su domanda di uno di essi. Qualora, nei sei mesi
successivi alla data della domanda di arbitrato, le parti non riescano ad accordarsi in
merito all'organizzazione dell'arbitrato, una qualunque di esse puo' sottoporre la
controversia alla Corte internazionale di giustizia, depositando una richiesta in
conformita' allo statuto della Corte.
2. Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' o ratifichera' la presente Convenzione o
vi aderira', dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo l
del presente articolo. Gli altri Stati parti non saranno vincolati dalle suddette
disposizioni verso qualsiasi Stato parte che abbia formulato una tale riserva.
3. Ogni Stato parte che abbia formulato una riserva in conformita' alle disposizioni del
paragrafo 2 del presente articolo potra' in qualsiasi momento rimuovere detta riserva
mediante una notifica presentata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite. |
Articolo 31
1. Uno Stato parte potra' denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta
indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia
avra' effetto un anno dopo la data in cui la notifica sara' stata ricevuta dal Segretario
generale.
2. Tale denuncia non liberera' lo Stato parte dagli obblighi che gli spettano in virtu'
della presente Convenzione per quanto riguarda qualsiasi atto od ogni omissione commessa
prima della data in cui la denuncia avra' effetto; essa non ostacolera' in alcun modo il
proseguimento dell'esame di ogni questione di cui il Comitato sia gia stato investito alla
data in cui la denuncia ha iniziato ad avere effetto.
3. Dopo la data in cui la denuncia da parte di uno Stato parte inizia ad avere effetto, il
Comitato non intraprende l'esame di nessuna nuova questione concernente detto Stato. |
Articolo 32
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' a tutti gli
Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ed a tutti gli Stati che avranno
firmato la presente Convenzione o vi avranno aderito:
(a) le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in applicazione degli articoli 25 e 26;
(b) la data di entrata in vigore della Convenzione in applicazione dell'articolo 27 e la
data di entrata in vigore di ogni emendamento in applicazione dell'articolo 29;
(c) le denuncie ricevute in applicazione dell'articolo 31. |
Articolo 33
1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo
fanno ugualmente fede, sara' depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite provvedera' a
trasmettere a tutti gli Stati una copia autenticata conforme della presente Convenzione. |
Traduzione non ufficiale a cura del Centro di Studi e di formazione sui diritti della
persona e dei popoli. Università degli Studi di Padova.
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